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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24497/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di primo grado di due imputati per il reato di cui all'art. 455 c.p. Contro tale decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati ma contenenti un unico motivo sostanzialmente identico. Le censure erano dirette, secondo la Corte, a sollecitare un non consentito riesame del merito della ricostruzione fattuale e delle valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura degli elementi di fatto senza denunciare specifici travisamenti della prova. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta, inoltre, immune da macroscopiche carenze o illogicità e senza errori di applicazione della legge penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche allegazioni di travisamento della prova. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricavarne ulteriori precisazioni sul contenuto materiale del reato

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il ragionamento della Corte richiama il limite del sindacato di legittimità rispetto alle censure che mirano a una rivalutazione del merito e all'assenza di specifici travisamenti della prova

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un giudizio di merito surrettizio, mirando a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Le censure che si limitino a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza denunciare specifici travisamenti della prova, sono inammissibili.
  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione quando non presenti carenze argomentative o illogicità macroscopiche e non risulti un'erronea applicazione della legge penale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, secondo il dispositivo, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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