Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento avviata da un debitore persona fisica e sfociata in un accordo poi omologato. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, nel procedimento di reclamo, la regolarità della sequenza procedimentale seguita dal giudice della crisi: in particolare, sosteneva che la proposta integrativa depositata successivamente non potesse essere considerata ai fini dell'omologa e che, comunque, la mancata o irregolare comunicazione della proposta le avesse impedito di esprimere dissenso e di contestarne la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel ricorso per cassazione, l'Agenzia articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 3-bis, l. n. 3/2012, assumendo che l'omologa intervenuta dopo molti anni violasse il termine semestrale e l'invarianza della situazione patrimoniale del debitore; 2) violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, commi 1 e 2, l. n. 3/2012, per la pretesa mancanza di attualità e fattibilità del piano al momento dell'omologa, dato il lungo tempo trascorso; 3) violazione degli artt. 7 e 9, comma 3-bis.1, lett. f), l. n. 3/2012, per l'asserita mancanza, nella relazione dell'OCC e nel decreto, della quantificazione del grado di soddisfazione dei creditori in caso di liquidazione del patrimonio; 4) violazione dell'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012, per non avere il giudice valutato le risultanze della relazione dell'OCC pur omologando la proposta per ritenuta convenienza. La Corte rileva che i primi due motivi erano comunque nuovi rispetto al thema decidendum di merito; quanto ai restanti, osserva che miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento di fatto sulla convenienza dell'accordo, non consentito in cassazione, e che la specifica doglianza sul diverso trattamento del credito erariale risultava non trattata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché, in parte, introducevano questioni nuove non esaminate nei gradi di merito e, in parte, miravano a sollecitare una rivalutazione del merito sulla convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. Nondimeno, nell'ambito della decisione, la Corte ha enunciato un principio di diritto di rilievo generale: ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, l. n. 3/2012, il termine semestrale per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura ordinatoria e non perentoria. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per la riassunzione del giudizio di reclamo dopo la cassazione con rinvio
terzo comma; ultimo comma
consente alla Corte di enunciare un principio di diritto anche in presenza di inammissibilità del motivo; viene richiamato per affermare la natura ordinatoria del termine semestrale
in assenza di espressa qualificazione legislativa, il termine processuale deve considerarsi ordinatorio e non perentorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per censurare una rivalutazione della fattispecie concreta o del merito
art. 11, comma 1, l. n. 3/2012
richiamato come disposizione sulla formazione del consenso/dissenso dei creditori nella procedura di sovraindebitamento
art. 12, comma 1, l. n. 3/2012
richiamato in relazione alla comunicazione della proposta ai creditori
art. 12, comma 3-bis, l. n. 3/2012
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta
il termine è ritenuto ordinatorio, non perentorio
art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012
richiamato dalla ricorrente per contestare l'omologa, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito
artt. 7 e 9, comma 3-bis.1, lett. f), l. n. 3/2012
richiamati dalla ricorrente per lamentare l'assenza di una completa valutazione della soddisfazione dei creditori in ipotesi liquidatoria
artt. 10, comma 1, e 11, commi 1 e 2, l. n. 3/2012
richiamati per sostenere la mancanza di attualità e fattibilità del piano e la necessità di una rinnovata valutazione del ceto creditorio
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni di merito non trattate nel precedente grado, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la parte che le deduce deve anche indicare specificamente dove le abbia già fatte valere.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta o la sua non corretta sussunzione, non la contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, il termine di sei mesi previsto per l'omologazione dell'accordo ha natura ordinatoria, poiché la legge non ne prevede espressamente la perentorietà.
- La valutazione di convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non illogica.
- La doglianza che investe presunte omissioni nella comparazione tra proposta e liquidazione, se non specificamente dedotta nei gradi di merito, è inammissibile in sede di legittimità.
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