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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15349/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non scrutinabile perché diretto contro una questione non devoluta al giudice di appello con la necessaria specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo B, escluso l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. in relazione al capo A e rideterminato la pena con prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. sulla recidiva, confermando per il resto la condanna per tentato furto aggravato. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla mancata valutazione delle memorie difensive. La Corte rileva però che tale doglianza non era stata devoluta con specificità in appello: l'atto di gravame non chiedeva l'esclusione della recidiva, ma contestava soltanto che, pur a fronte del giudizio di equivalenza, la pena fosse stata comunque aumentata. La successiva memoria non poteva ampliare il devolutum in assenza di una corrispondente censura nell'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    aggravante del furto esclusa dalla Corte di appello in relazione al capo A.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    attenuante prevalente sulla recidiva ai fini della rideterminazione della pena.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    non sono deducibili in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte censure su punti della decisione che il giudice di appello abbia correttamente omesso di esaminare perché non devoluti con specificità dall'atto di impugnazione.
  • Il principio devolutivo impone che i motivi di appello cristallizzino in modo definitivo i punti della sentenza investiti dal gravame; memorie successive e motivi nuovi possono solo sviluppare censure già ritualmente proposte, non introdurne di nuove.
  • La doglianza in tema di recidiva è inammissibile se in appello non era stata chiesta l'esclusione della recidiva, ma soltanto contestati gli effetti sanzionatori conseguenti al giudizio comparativo tra circostanze.
  • L'inosservanza del principio di specificità del gravame comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione sulla questione non devoluta, con le ordinarie conseguenze economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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