Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19074/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dimostrato l'esistenza di un'autonoma associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 T.U. stupefacenti) distinta dall'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che i reati in materia di stupefacenti fossero meri reati-scopo del sodalizio mafioso. Ha altresì contestato l'attribuzione a Stagno di un ruolo apicale e ha censurato l'affermazione dell'esistenza di una "cassa" e di una diversa composizione soggettiva della presunta associazione dedita al narcotraffico, lamentando omessa risposta a specifiche doglianze difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto che il Tribunale del riesame, colmando il precedente deficit motivazionale, abbia fornito una spiegazione logica e congrua dell'esistenza di un'associazione per il narcotraffico autonoma rispetto alla famiglia mafiosa. Il provvedimento impugnato è stato giudicato correttamente motivato sulla base di elementi quali la circolarità dei contatti tra associati, il costante procacciamento di fonti di approvvigionamento, l'uso di una "cassa" e di una contabilità comune documentata da conversazioni intercettate, la ripartizione di ruoli e la delega operativa a un sodale (Mario Ferrazzano). La Corte ha anche ritenuto adeguatamente provata la posizione di direzione/organizzazione attribuita a Stagno, che fungeva da raccordo tra i vertici mafiosi e i gestori del narcotraffico. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto compatibile la convivenza di un'associazione mafiosa con una distinta associazione dedita al narcotraffico se questa presenta autonoma struttura organizzativa e partecipazione anche di soggetti non affiliati alla cosca.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che tale fattispecie possa costituire un'associazione autonoma rispetto a quella mafiosa quando emergano elementi di autonomia organizzativa, contabile e soggettiva.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ordinanza confermativa del titolo cautelare genetico; indica la possibilità di pronuncia del giudice rispetto ai provvedimenti cautelari e la relativa conferma motivata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione di rigetto del ricorso e della condanna alle spese, concernente la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • La convivenza di un'associazione mafiosa e di una distinta associazione dedita al narcotraffico è ammissibile se la seconda presenta autonoma struttura organizzativa (capi, ruoli, deleghe operative) e componenti anche estranei alla cosca mafiosa.
  • Elementi probatori rilevanti per dimostrare l'autonomia dell'associazione narcotrafficante includono: conversazioni intercettate che documentino una cassa o contabilità comune, circolarità di contatti per affari di droga, ripetuti procuramenti di forniture e rapporti con altre organizzazioni criminali.
  • In materia di misure cautelari la Cassazione controlla la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito: è sufficiente che il giudice abbia esplicitamente considerato e risposto alle censure difensive entro i limiti del sindacato di legittimità.
  • Per contestare con efficacia una misura cautelare che si fondi su un'associazione autonoma, la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza degli elementi strutturali sopra indicati (assenza di contabilità comune, identità completa dei membri con la sola cosca mafiosa, mancanza di deleghe operative o di comunicazioni probatorie).
  • L'attribuzione di un ruolo di direzione/organizzazione può essere fondata su conversazioni in cui l'indagato rivendica funzioni di raccordo o delega su subalterni incaricati della gestione operativa; tali elementi, se adeguatamente motivati, reggono al sindacato di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.