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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00217/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente dell'ente, classificatosi quarto in un concorso per titoli per il conferimento di un posto di dirigente di ricerca, ha agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere assegnato al ruolo con decorrenza indicata in domanda, sostenendo che i primi classificati avevano rinunciato o optato per altre posizioni e che, per effetto di tali vicende, egli sarebbe divenuto il primo utile in graduatoria. Ha chiesto anche la condanna dell'ente al conferimento della qualifica e al pagamento delle differenze retributive rispetto alla posizione di ricercatore già rivestita. In Cassazione ha dedotto violazione delle norme sul pubblico impiego privatizzato e degli artt. 1218, 1336 e 1337 c.c., sostenendo che il superamento del concorso avrebbe fatto sorgere in capo al vincitore un diritto soggettivo all'assunzione, non condizionabile da ulteriori valutazioni discrezionali dell'amministrazione; ha inoltre richiamato precedenti sulla irrilevanza di successive riorganizzazioni e ha contestato che la mancata revoca formale della graduatoria consentisse all'ente di negare l'assunzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto della domanda. Ha chiarito che il ricorrente, alla data di approvazione della graduatoria, non era vincitore del concorso ma semplice idoneo, perché vincitrice era solo la candidata inizialmente collocata al primo posto e che aveva poi occupato il posto per alcuni anni prima di rinunciarvi per altra posizione. In tale situazione, il superamento del concorso non aveva fatto nascere in capo al ricorrente un diritto soggettivo all'assunzione. La Corte ha inoltre ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria è una scelta discrezionale dell'amministrazione e, se il candidato individuato tramite scorrimento rinuncia o decade, non sussiste un obbligo di ulteriore scorrimento; occorre una nuova manifestazione di volontà dell'ente per procedere ad altre assunzioni. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi integrata ma il dispositivo di rigetto è stato confermato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ha ravvisato applicazione decisiva nel caso, perché ha escluso l'esistenza di un diritto all'assunzione in capo al ricorrente.

  • art. 1336 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nascita del diritto all'assunzione per effetto dell'offerta al pubblico del concorso; la Corte ha escluso che ciò bastasse a fondare il diritto del solo idoneo.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto assorbente la mancanza di un diritto soggettivo all'assunzione, rimarcando che l'eventuale profilo precontrattuale non era quello dedotto.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha respinto il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata nei termini ritenuti corretti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 8, ult. comma, d.P.R. n. 3 del 1957

    richiamato per affermare che, in caso di rinuncia/decadenza/dimissioni del candidato individuato tramite scorrimento, la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria esaurisce i suoi effetti e per ulteriori assunzioni occorre una nuova volontà dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il superamento del concorso attribuisce un diritto soggettivo all'assunzione solo al candidato utilmente collocato come vincitore; il semplice idoneo non acquisisce, per ciò solo, un diritto immediato alla nomina.
  • Lo scorrimento della graduatoria degli idonei è espressione di discrezionalità amministrativa: la pubblica amministrazione può scegliere di attingervi per coprire posti vacanti, ma non è tenuta a farlo in modo indefinito né a procedere a ulteriori scorrimenti dopo rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato già individuato.
  • Una volta esauriti gli effetti della scelta amministrativa di utilizzare una graduatoria, per procedere ad ulteriori assunzioni occorre una nuova manifestazione di volontà dell'ente; la graduatoria non impone automaticamente la copertura dei posti rimasti vacanti.
  • Eventuali riorganizzazioni interne o modifiche organizzative successive non incidono, di per sé, sul diritto all'assunzione solo se tale diritto sia già sorto in capo al soggetto; in mancanza di tale diritto, non possono trasformare l'idoneo in vincitore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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