Cassazione Civile, Ordinanza n. 04623/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Nel corso del giudizio di legittimità hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, e hanno pagato gli importi dovuti per accedere alla procedura. Alla luce di tale sopravvenienza, è stato rappresentato che non vi era ostacolo alla declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata e dell'avvenuto pagamento degli importi previsti, ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
convertito in legge n. 136 del 2018
è stata considerata base normativa della definizione agevolata che, una volta aderita e pagata, consente l'estinzione della controversia pendente
convertito in legge n. 136 del 2018
legge di conversione del decreto che disciplina la definizione agevolata richiamata dai ricorrenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato, non dovuto nel caso di specie
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, accompagnata dal pagamento integrale degli importi dovuti, determina l'estinzione del giudizio pendente relativo alla controversia definita.
- Quando il processo si estingue per effetto di una definizione agevolata perfezionata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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