Cassazione Penale, Sentenza n. 35835/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.1 lett. b) e e)), sostenendo che il Tribunale aveva valutato soltanto la gravità dei reati e riferimenti di polizia risalenti, omettendo di apprezzare adeguatamente la positiva evoluzione della personalità, la condotta intramuraria, i permessi premio e la liberazione anticipata e senza motivare in ordine alla concedibilità delle misure alternative di minore intensità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha affermato i principi di diritto sull'affidamento in prova (finalità rieducativa, rilevanza dell'evoluzione della personalità, avvio significativo del processo di emenda, discrezionalità del giudice comunque vincolata a motivazione logica e congrua). Ha censurato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza perché basata in modo prevalente sulla mera gravità del reato e su elementi datati o inconferenti, non convincendo rispetto agli elementi positivi emersi (permessi, comportamento, mancanza di legami con criminalità organizzata). Ha inoltre rilevato il vuoto argomentativo circa misure alternative di minor tenore (detenzione domiciliare, semilibertà). Conclusivamente ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Fondamentale per delimitare i motivi di ricorso in cassazione: censura della motivazione e violazione di legge. La Corte ha valutato le censure come ammissibili e fondate rispetto al vizio di motivazione segnalato.
artt. 47, 47-ter, 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norme che disciplinano l'affidamento in prova e le misure alternative alla detenzione; la Corte richiama che l'affidamento mira alla finalità rieducativa e richiede valutazione dell'evoluzione della personalità e della prognosi di recidiva.
Specifica disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale: la sua applicazione presuppone un processo di emenda già avviato in maniera significativa e una prognosi di non pericolosità rimodulata dalle prescrizioni della misura.
art. 27, comma 3 Cost.
Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena richiamato come fondamento della misura alternativa e parametro interpretativo della decisione giudiziale.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha discrezionalità nel concedere o meno misure alternative, ma la decisione deve essere sorretta da motivazione adeguata, logica e coerente con gli elementi di fatto.
- La gravità del reato non può, di per sé e in assenza di valutazione integrata, escludere automaticamente la possibilità di misure alternative: va valutata l'evoluzione della personalità successiva al fatto e la concreta prognosi di reinserimento.
- Informative di polizia datate o non specifiche non sono sufficienti a dimostrare l'attuale pericolosità sociale; il giudice deve indicare elementi concreti e aggiornati che giustifichino il diniego.
- In caso di diniego devono essere motivate anche le ragioni per cui non si accolgono misure di minore intensità (es. semilibertà, detenzione domiciliare) richieste in via graduata.
- Permessi premio, buona condotta carceraria, attività lavorative o di utilità sociale e osservazioni positive della personalità costituiscono elementi favorevoli per la concessione delle misure alternative e devono essere adeguatamente valorizzati nella motivazione.
- L'affidamento in prova non richiede necessariamente un lavoro già disponibile: può essere sostituito da attività socialmente utili o volontariato; la condizione di straniero irregolare non ostacola automaticamente l'accesso alla misura.
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