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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41394/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata per delitti di omicidio aggravato in concorso e di detenzione/porto di arma aggravati. La difesa contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando il "tempo silente" (reato del 2013), la lunga detenzione pregresso senza fatti nuovi, il percorso di studi e lavorativo, la rieducazione e la mancata attualità dei contatti con la criminalità organizzata; inoltre si richiamavano precedenti provvedimenti (anche del medesimo Tribunale) che avevano ritenuto non attuale la pericolosità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte rilevante: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il Tribunale del riesame per non aver adeguatamente valutato e motivato la possibilità di superare la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) nel caso di delitto aggravato ex art. 416-bis.1 c.p., non avendo considerato compiutamente il "tempo silente", le condotte risocializzanti, le valutazioni del magistrato di sorveglianza e la mancanza di elementi attuali di collegamento con la criminalità; inoltre la Corte ha ritenuto carente la motivazione rispetto all'inidoneità delle misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sulla partecipazione ad associazione mafiosa; nel procedimento era rilevante distinguere tra il reato di partecipazione (che comporta presunzione più stringente) e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, che richiede diverso approccio valutativo.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante che rende il reato "aggravato dal metodo mafioso"; la Corte precisa che, per i delitti aggravati ai sensi di questa norma, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, co. 3 c.p.p.) è marcatamente relativa e può essere superata se emergono elementi concreti (tipo di reato, modalità, risalenza temporale, condotte successive) che giustifichino la non attualità della pericolosità.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti; la Corte ricorda che tale presunzione non è assoluta e richiede motivazione specifica se si ritiene non superabile, soprattutto quando si procede per delitti aggravati ex art. 416-bis.1.

  • art. 274, lett. a), b), c) c.p.p.

    Elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio). La Corte ricorda che la presunzione relativa riguarda tutte le esigenze indicate e che il giudice deve motivare sull'inidoneità delle misure meno afflittive rispetto a tali esigenze.

  • Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024 (Serafino)

    Giurisprudenza che afferma che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere superata per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 mostrando elementi significativi attinenti al tipo di reato, alle modalità e alla risalenza.

  • Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023 (Gambardella)

    Rileva l'obbligo di valutare il notevole arco temporale trascorso e tutte le condotte coeve e successive nell'applicare misure cautelari per delitti con aggravante mafiosa; può portare all'annullamento della custodia cautelare se la pericolosità non risulta attuale.

  • Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024 (Tavella)

    Distinzione tra associazioni mafiose "storiche" (per le quali la presunzione è più difficile da superare) e delitti aggravati dall'uso del metodo mafioso; il "tempo silente" da solo non basta per dimostrare dissociazione in caso di mafia storica, ma è uno degli elementi valutabili.

  • Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025 (Di)

    Richiama l'obbligo di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti da braccialetto elettronico quando non ricorra una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

  • Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)

    Principio secondo cui la presunzione relativa non esonera il giudice dall'obbligo di spiegare le ragioni per cui le misure meno afflittive sarebbero inidonee; la motivazione deve essere concreta.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se si procede per partecipazione a mafia (art. 416-bis c.p.) o per delitto aggravato dall'uso del metodo mafioso (art. 416-bis.1): la forza della presunzione cautelare cambia e incide sull'onere motivazionale del giudice.
  • Per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 la presunzione di esigenze cautelari è relativa e può essere superata con la valutazione concreta di elementi quali la risalenza del fatto, le modalità, il percorso di vita successivo (tempo silente, studi, lavoro, condotta carceraria) e l'assenza di contatti attuali con l'organizzazione.
  • Il giudice che conferma la custodia cautelare deve motivare specificamente perché le misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico, obblighi) non sono idonee a impedire il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Eventi di violenza o condotte rilevanti intervenuti durante il periodo detentivo vanno valutati nel loro contesto temporale e probatorio; non possono automatisticamente prevalere sull'insieme degli elementi risocializzanti senza adeguata motivazione.
  • Decisioni contrastanti dello stesso tribunale o precedenti valutazioni favorevoli (es. revoca della misura di prevenzione, concessione di detenzione domiciliare) richiedono nel nuovo provvedimento un esplicito confronto e motivazione che giustifichi il diverso esito.

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