Cassazione Civile, Ordinanza n. 32289/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, relativo a IRPEF, IRAP e IVA, nel quale era stata contestata la deduzione di una perdita su crediti pari a euro 65.768,47 nei confronti di una società poi fallita. Il giudice tributario regionale aveva ritenuto che la perdita non fosse deducibile nel 2013, osservando che la sola sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, intervenuta nel 2012, non bastasse a dimostrare l'esistenza di elementi certi e precisi della definitiva perdita del credito, e che la deduzione potesse avvenire solo a seguito delle comunicazioni del curatore attestanti l'inesigibilità. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 5, t.u.i.r., sostenendo che la perdita del credito verso il soggetto fallito, già cancellata dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali, era deducibile anche nel periodo di imposta considerato, senza che fosse necessario attendere la comunicazione formale del curatore sulla inesigibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché non aveva considerato il corretto quadro normativo e interpretativo in tema di perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale. In particolare, ha affermato continuità con l'orientamento secondo cui, anche per gli esercizi anteriori alla novella del 2015, la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio entro la finestra temporale che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento fino al periodo d'imposta in cui, secondo i principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Poiché la CTR non aveva verificato il rispetto dei principi contabili e gli ulteriori profili fattuali rilevanti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; nel caso di debitore fallito l'irrecuperabilità è presunta ex lege dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento
art. 101, comma 5-bis, t.u.i.r.
introdotto dal d.lgs. n. 147 del 2015; consente la deduzione della perdita su crediti anche in un periodo successivo a quello di assoggettamento alla procedura concorsuale, purché non oltre il periodo in cui, secondo i principi contabili, il credito va cancellato dal bilancio
art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 101 t.u.i.r.
art. 13, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
norma di interpretazione autentica richiamata per ritenere deducibili le svalutazioni contabili dei crediti anche nell'esercizio della cancellazione dal bilancio, se non già dedotte nei periodi precedenti
Massime di principio
- In materia di perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale, la deducibilità non dipende dalla sola prova successiva dell'inesigibilità fornita dal curatore, ma può operare già dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, secondo la presunzione legale prevista dall'art. 101, comma 5, t.u.i.r.
- Per gli esercizi anteriori alla novella del 2015, la perdita su crediti è deducibile nel periodo di imputazione a bilancio entro una finestra temporale che va dall'apertura della procedura concorsuale al periodo d'imposta in cui, secondo i corretti principi contabili, il credito deve essere cancellato dal bilancio.
- La decisione sulla deducibilità fiscale della perdita su crediti richiede di verificare non solo l'esistenza della procedura concorsuale, ma anche la corretta applicazione dei principi contabili che regolano la svalutazione e la cancellazione del credito.
- È incoerente escludere la deduzione della perdita solo perché non vi sia stata una precedente svalutazione contabile, poiché il regime fiscale deve operare in modo uniforme sia nei casi di svalutazione seguita da cancellazione sia in quelli di diretta rilevazione della perdita.
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