Cassazione Penale, Sentenza n. 22886/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza del Tribunale di Trani (riesame ex art. 324 c.p.p.) che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. Il Procuratore deduce un vizio di motivazione: sostiene che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto carente l'autonoma valutazione del GIP perché quest'ultimo avrebbe limitato la motivazione alla mera trascrizione della richiesta del pubblico ministero con alcune citazioni giurisprudenziali, senza alcuna rielaborazione critica e senza esprimere un giudizio autonomo sulle esigenze cautelari e sugli elementi di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la doglianza in quanto il Tribunale di Trani non ha adeguatamente verificato se la motivazione del GIP contenesse un'effettiva autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli elementi probatori, conformemente ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trani per un nuovo giudizio, lasciando il giudice di merito libero di decidere secondo i principi indicati. Decisione resa il 05/03/2026, estensore Cons. Marco Maria Monaco, presidente Giuseppe Santolucia.
Norme richiamate
Identifica la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame per i provvedimenti cautelari e i relativi rimedi; la Corte lo richiama per inquadrare la sede processuale del controllo.
art. 292 c.p.p. comma 1 lett. c)
Imposta l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare con riferimento alle esigenze cautelari e ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte interpreta che dalla motivazione debba emergere l'effettiva valutazione critica del giudice, pur consentendo il rinvio alla richiesta del PM per l'esposizione dei fatti.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari: conferma la necessità che il giudice operi una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e degli elementi probatori.
art. 76 comma 7 e art. 80 d.lgs. 159/2011
Norme sostanziali del reato contestato: si riferiscono all'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali oltre soglia e alle relative responsabilità. La Corte rileva che per il sequestro preventivo rileva il fumus commissi delicti che, nel caso, va valutato con riferimento agli elementi acquisiti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1 n. 30327/2025, Sez. U n. 18954/2016, altre pronunce citate)
La Corte richiama orientamenti secondo i quali l'obbligo di autonoma valutazione del giudice cautelare non impone la riscrittura integrale della richiesta del PM, ma richiede che emerga il giudizio critico del giudice sulle ragioni a sostegno della misura; si dettagliano i casi in cui il giudice del riesame può integrare o deve annullare il provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice che emette misure cautelari deve esprimere un´autonoma valutazione critica delle esigenze cautelari e degli elementi probatori; il semplice recepimento pedissequo della richiesta del pubblico ministero non è sufficiente.
- La motivazione può rinviare per relationem alla richiesta del PM riguardo ai fatti, ma deve comunque mostrare la rielaborazione critica del giudice rispetto alle ragioni che giustificano la misura.
- La valutazione richiesta al giudice deve essere commisurata alla natura delle prove: quando gli elementi sono indiretti e indiziari occorre una motivazione più articolata; quando le fonti hanno efficacia rappresentativa diretta (es. intercettazioni o videoregistrazioni chiare) la motivazione puo essere più sintetica.
- Il tribunale del riesame deve preliminarmente verificare se la motivazione del provvedimento sia inesistente o solo carente: se inesistente/nulla si impone la nullità; se carente, il giudice di controllo può, in casi non gravi, integrare o confermare il provvedimento per ragioni diverse.
- Per il sequestro preventivo il presupposto giuridico è il fumus commissi delicti; la verifica della sua sussistenza richiede un esame attento della consistenza delle prove acquisite e della loro efficacia probatoria.
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