Cassazione Penale, Ordinanza n. 10883/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi proposti dai due imputati. Conseguentemente, condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la decisione della Corte di appello di Catanzaro del 5 giugno 2025. L’unico motivo dedotto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche: i ricorrenti lamentano, in sostanza, che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi favorevoli allegati. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione sul punto è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o l’assenza di elementi positivi; nel caso concreto, la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti penali di entrambi gli imputati come ostativi al riconoscimento del beneficio, con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. I ricorsi sono quindi ritenuti manifestamente infondati e dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi; non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo per mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi negativi ritenuti decisivi oppure l’assenza di elementi positivi.
- Ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la presenza di precedenti penali può costituire ragione ostativa idoneamente valorizzabile dal giudice di merito.
- La motivazione sul trattamento di favore ex art. 62-bis c.p. non richiede la confutazione analitica di ogni singola allegazione difensiva, essendo sufficiente un ragionamento congruo e non manifestamente illogico.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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