Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50842/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coluccio impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva accolto il reclamo del DAP avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva dato ragione al detenuto. L'oggetto era il diniego della Direzione di Rebibbia ad autorizzare l'acquisto e la detenzione di un lettore CD e supporti musicali per un detenuto sottoposto al regime differenziato 41-bis. In cassazione si è dedotto che il Tribunale si era basato su descrizioni astratte fornite dal DAP senza interpellare la Direzione dell'istituto per accertare l'effettiva organizzazione del reparto 41-bis e che non aveva considerato la memoria difensiva che denunciava un presunto trattamento diverso riservato a altro ristretto nella stessa sezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il diniego dell'amministrazione quando la messa in sicurezza di dispositivi e supporti (lettore CD e CD) inciderebbe sull'organizzazione dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali e comporterebbe inesigibili adempimenti. La Corte ha ribadito che, pur non essendo in assoluto precluso l'uso di CD, il giudice di sorveglianza deve verificare se il loro utilizzo comporti oneri non ragionevoli per l'amministrazione; la valutazione organizzativa della Direzione rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione e, se non manifesta ingiustificabilità o sproporzione, non è sindacabile. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Consente misure di regime differenziato finalizzate a impedire flussi comunicativi illeciti; legittima la Direzione a limitare l'introduzione di oggetti quando la loro gestione richieda oneri di sicurezza e controllo non esigibili dall'amministrazione.

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Richiamato nel quadro normativo relativo al trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti; la Corte distingue tra nucleo intangibile del diritto e modalità di esercizio che possono essere regolamentate dall'amministrazione.

  • art. 1 Ordinamento penitenziario

    Principi generali del trattamento penitenziario (dignità e rieducazione) da bilanciare con esigenze di sicurezza; le limitazioni organizzative, se ragionevoli e proporzionate, sono legittime.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato in rapporto ai principi di uguaglianza: eventuali disparità di trattamento richiedono valutazione concreta e prova di omogeneità delle situazioni.

  • art. 27 Costituzione

    Principio della funzione rieducativa della pena; la Corte sottolinea che le misure organizzative non devono comunque ledere il nucleo intangibile dei diritti del detenuto.

  • art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura di violazione di norme; la Corte ha ritenuto il motivo infondato/inammissibile nella misura in cui non dimostrava una violazione effettiva del diritto soggettivo inviolabile.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Quadro normativo di riferimento per la disciplina carceraria; utilizzata per richiamare le competenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria.

Massime di principio

  • In regime 41-bis l'amministrazione può legittimamente vietare l'introduzione di dispositivi o supporti se la loro gestione comporta oneri di sicurezza e controllo non esigibili rispetto alle risorse disponibili.
  • Il diritto del detenuto ad attività ricreative (es. ascoltare musica) non è automaticamente negato, ma le modalità di esercizio possono essere regolate dall'amministrazione; tali scelte sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibitorie del diritto.
  • Il giudice di sorveglianza deve verificare concretamente, non solo in astratto, se l'uso di un bene comporti inesigibili adempimenti per l'istituto; tuttavia la valutazione organizzativa resta prevalentemente discrezionale dell'amministrazione penitenziaria.
  • Allegazioni di disparità di trattamento richiedono prova che le situazioni siano effettivamente omogenee e che la diversa decisione non sia giustificata da ragioni organizzative o di sicurezza.
  • Il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di una lesione di un diritto soggettivo nel suo nucleo intangibile; la mera contestazione delle modalità organizzative non basta a far dichiarare illegittimo il provvedimento amministrativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.