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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35071/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di fondi agricoli pervenuti in successione a cinque fratelli, i quali avevano poi costituito una società semplice familiare per amministrarli. Una dei fratelli era stata incaricata dell'amministrazione ordinaria della società, mentre le scelte straordinarie restavano in capo a tutti i soci. Nel successivo giudizio di divisione e nelle domande connesse, il dante causa della ricorrente aveva chiesto, tra l'altro, il rendiconto della gestione e il risarcimento dei danni asseritamente causati dalla socia-amministratrice per cattiva amministrazione, sostenendo che essa non avesse contenuto i costi della manodopera e avesse gestito in modo pregiudizievole i fondi. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che, anche a voler considerare fondati alcuni profili sulla necessità del rendiconto, mancasse comunque una base per accogliere la domanda risarcitoria; aveva inoltre escluso la responsabilità dell'amministratrice per i costi di gestione e per cartelle esattoriali già soddisfatte, e aveva respinto anche l'appello incidentale delle controparti su rimborsi e spese di mantenimento della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2261 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la sentenza avesse escluso la responsabilità dei convenuti non per insussistenza della responsabilità, ma per asserita mancanza di danno in capo all'attore, e contestando quindi l'omesso esame dell'obbligo di rendiconto gravante sull'amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non superasse un preliminare filtro di ammissibilità, poiché il ricorso non conteneva una sommaria esposizione dei fatti di causa adeguata a ricostruire i passaggi processuali essenziali, né indicava con chiarezza i fatti costitutivi e il petitum della domanda originaria. La Corte ha richiamato il contenuto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e la relativa funzione di consentire alla Corte di comprendere direttamente dall'atto l'origine, l'oggetto e lo svolgimento della controversia. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2261 c.c.

    richiamato quale norma che disciplina l'azione di rendiconto del socio nei confronti dell'amministratore nelle società di persone; la Corte di merito l'aveva ritenuta la base corretta della domanda di rendiconto in relazione alla gestione societaria, distinta dalla precedente azione fondata sulla mera comunione.

  • art. 2395 c.c.

    richiamato dalla Corte di merito come parametro, applicato in via analogica anche alle società personali, per delineare l'azione di responsabilità del socio verso gli amministratori, con necessità di provare specifiche violazioni di legge o statuto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che la precedente decisione potesse coprire da giudicato l'azione di rendiconto, in difetto di identità di petitum e causa petendi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ne afferma il carattere sostanziale: il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte di comprendere, senza ricorrere ad elementi esterni, origine, oggetto e svolgimento della controversia; la carenza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in via preliminare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa è essenziale e ha funzione sostanziale: il ricorso deve rendere immediatamente intellegibili, da sé solo, le pretese delle parti, i fatti costitutivi, il petitum, le difese e lo sviluppo del processo; la sua mancanza comporta inammissibilità.
  • L'azione di rendiconto va qualificata in base al rapporto giuridico concretamente dedotto: se la domanda riguarda la gestione di una società semplice, il riferimento normativo è l'art. 2261 c.c., e non la disciplina della mera comunione, quando muta il titolo della pretesa e la qualità del gestore.
  • L'azione di responsabilità contro l'amministratore di una società personale richiede la specifica allegazione e prova di condotte contrarie alla legge o allo statuto; non è sufficiente censurare in modo generico la convenienza, l'opportunità o la bontà delle scelte gestorie.
  • Il sindacato giudiziale sulla diligenza dell'amministratore non può trasformarsi in un controllo di merito sulle scelte imprenditoriali o gestorie, potendo riguardare solo condotte irrazionali, arbitrarie o aleatorie e non la mera inopportunità economica.
  • Per invocare il giudicato occorre l'identità di petitum e causa petendi tra il giudizio precedente e quello successivo; se cambia il titolo giuridico della domanda, il giudicato non si estende automaticamente alla nuova azione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriRecesso del socio
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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