Cassazione Penale, Ordinanza n. 35537/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna per guida di un veicolo senza aver conseguito la patente, ritenendo integrata la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 116, comma 15, cod. strada in ragione della recidiva nel biennio, poiché l'imputato era già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa per la medesima condotta e, successivamente, era stato nuovamente sorpreso alla guida senza patente. Con il ricorso per cassazione la difesa ha sostenuto, da un lato, che il giudice di merito avrebbe errato nel ravvisare il reato perché l'imputato avrebbe continuato a guidare senza patente in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza consapevolezza dolosa, sicché vi sarebbe stata un'unica violazione e non una nuova fattispecie contravvenzionale; dall'altro, ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, invocando precedenti non gravi e una prognosi favorevole di futura osservanza delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla responsabilità, osservando che proprio la recidiva nel biennio costituisce elemento costitutivo della contravvenzione contestata e che l'eventuale protrarsi della condotta nel tempo non esclude, ma al contrario conferma, la commissione del reato così come accertato dai giudici di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità: la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sulla prognosi sfavorevole per la pena sostitutiva era stata fondata su elementi fattuali, tra cui i plurimi precedenti penali, le precedenti concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena e la conversione di una pena pecuniaria per insolvibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La recidiva nel biennio costituisce elemento costitutivo della contravvenzione di guida senza patente contestata, sicché il nuovo accertamento entro il biennio integra il reato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La motivazione del ricorso può essere sintetizzata nei limiti necessari alla decisione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Non sono deducibili in cassazione censure che mirano a sostituire le valutazioni di merito del giudice su attenuanti e prognosi trattandosi di questioni di fatto.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di guida senza patente punito dall'art. 116, comma 15, cod. strada, la recidiva nel biennio è un elemento costitutivo della fattispecie: il nuovo accertamento della medesima condotta entro il periodo rilevante integra il reato, anche se l'agente ha mantenuto nel tempo un comportamento continuativo.
- La continuazione materiale o psicologica della condotta non esclude la consumazione del reato quando l'illecito è strutturato su un precedente accertamento/sanzione e su un successivo nuovo episodio entro il biennio.
- In cassazione non sono proponibili censure che richiedano una nuova valutazione del merito in punto di attenuanti generiche, prognosi sulla pena sostitutiva e apprezzamento dei precedenti penali, salvo che si denuncino specifici vizi logici o giuridici rilevabili dal testo della decisione.
- Il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche e sulla sostituibilità della pena può essere fondato legittimamente su precedenti penali, reiterazione della condotta, pregresse concessioni di benefici e prognosi negativa circa l'osservanza delle prescrizioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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