Cassazione Civile, Ordinanza n. 05590/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Tre proprietari di un fondo confinante avevano convenuto in giudizio i comproprietari di un immobile vicino, deducendo che un ampliamento realizzato sul fabbricato, insistente nel piano di lottizzazione "Ville di Nemi" del Comune di Genzano di Roma, fosse stato eseguito a distanza inferiore a cinque metri dal confine, in violazione della normativa locale integrativa dell’art. 873 c.c., e chiedendo la demolizione delle porzioni abusive. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo rituale la vocatio in ius della comproprietaria contumace e valorizzando la CTU, secondo cui il fabbricato ampliato risultava almeno in parte fuori terra e soggetto alla disciplina sulle distanze. Il ricorrente per cassazione ha dedotto sei motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi al calcolo della distanza e al progetto edilizio originario; omesso esame della definizione regolamentare di distacco dal confine; omessa valutazione della natura interrata del manufatto; omessa considerazione della sopravvenuta variante generale del PRG e delle norme tecniche che avrebbero reso applicabile una disciplina diversa o più favorevole; violazione degli artt. 183 e 102 c.p.c. per pretesa nullità del primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti della comproprietaria contumace; censura infine sulla liquidazione delle spese di secondo grado perché sproporzionata e punitiva. I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ha accolto il quinto motivo solo nel senso di escluderne l’infondatezza, ma soprattutto ha accolto il primo, secondo e quarto motivo, ritenendo che la Corte d’appello, di fronte a risposte del CTU non risolutive, non potesse limitarsi a recepirle senza individuare direttamente la disciplina urbanistica locale applicabile e verificarne l’eventuale sostituzione con una normativa sopravvenuta più favorevole. Ha invece dichiarato assorbiti il terzo motivo, relativo alla natura interrata o seminterrata dell’ampliamento, e il sesto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità e di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il ricorso ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha esaminato le censure anche alla luce della specificità richiesta per il giudizio di cassazione.
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La memoria di precisazione è stata ritenuta idonea a emendare un mero errore materiale nelle conclusioni della citazione, senza introdurre una domanda nuova.
Erano stati invocati in appello per ottenere l’esibizione del piano di lottizzazione; il testo non riferisce una statuizione specifica della Cassazione su questi articoli.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la pretermissione di un litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la precisazione della domanda nei confronti della contumace avrebbe richiesto notificazione.
Norma base sulle distanze tra costruzioni, integrata dalla disciplina urbanistica locale.
art. 11 norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Genzano di Roma
Indicata come fonte locale che prevedeva la distanza legale di cinque metri dal confine nel comparto interessato.
art. 23 regolamento edilizio comunale
Invocato dal ricorrente come definizione del distacco dal confine, da misurarsi sulla proiezione del fabbricato nei punti di massima sporgenza.
art. 3 commi H8 e H9 regolamento edilizio comunale
Invocati dal ricorrente per sostenere la natura interrata del garage ampliato.
art. 75 norme tecniche di attuazione della variante generale al PRG n. 95/1997
Richiamato per affermare la sostituzione delle norme regolamentari incompatibili con la variante.
art. 76 norme tecniche di attuazione della variante generale al PRG n. 95/1997
Richiamato dal ricorrente perché avrebbe salvaguardato le concessioni edilizie anteriori e i lavori iniziati prima dell’adozione della variante.
D.M. 1444/1968
Richiamato come fonte dalle conclusioni del CTU, ma la Corte osserva che disciplina le distanze tra fabbricati e non, di per sé, quelle dal confine.
D.M. 6911/72
Indicato come atto di approvazione del precedente PRG, che il ricorrente riteneva superato dalla variante generale successiva.
delibera 615/2005
Indicata come atto di approvazione della variante generale del PRG n. 95/1997.
Massime di principio
- In materia di distanze legali, le prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali che disciplinano le distanze, anche rispetto ai confini, hanno natura integrativa del codice civile e il giudice deve acquisirne direttamente la conoscenza d’ufficio quando la loro violazione sia dedotta in causa.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e chiaramente riconducibili alle ipotesi tassative dell’art. 360 c.p.c.; non servono formule sacramentali, ma è necessaria una precisa individuazione del vizio denunciato.
- Quando la controversia riguarda la disciplina delle distanze legali applicabile a una costruzione, il giudice deve individuare direttamente la normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera e verificare se sia sopravvenuta una disciplina diversa e più favorevole.
- Le norme urbanistiche sopravvenute più favorevoli possono applicarsi anche a costruzioni anteriori, salvo che si sia già formato un giudicato sulla legittimità della costruzione.
- Un errore meramente materiale nelle conclusioni dell’atto introduttivo, se il contenuto sostanziale della domanda è univocamente diretto verso tutti i soggetti indicati nel corpo dell’atto e la controparte è stata ritualmente evocata, non determina di per sé nullità del giudizio.
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