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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30002/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 25 ottobre 2024. Dal testo emerge che i motivi investivano: la configurabilità del reato di evasione ascritto al ricorrente; la mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta dalla difesa; la denegata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva inoltre che la memoria depositata non introduceva motivi nuovi, ma solo argomentazioni ulteriori a sostegno dell'ammissibilità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi dedotti fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la causa di non punibilità invocata dalla difesa, ma ne dà atto solo per escluderne l'applicabilità nel caso concreto, senza ravvisare profili di censura utilmente proponibili in cassazione sulla base del ricorso esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese con motivazione immune da manifeste illogicità o incongruenze.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le questioni dedotte attengano a valutazioni di merito già correttamente affrontate dai giudici di primo o secondo grado e il ricorso non individui reali vizi di legittimità.
  • La dedotta non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente censurata in cassazione se la motivazione di merito che ne esclude l'applicazione risulta congrua e coerente con le emergenze processuali.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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