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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37843/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) per omesso versamento sistematico di imposte e contributi previdenziali per oltre €1.600.000. Il ricorrente deduceva: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove testimoniali, perché la causa del dissesto sarebbe stata esterna (crisi di mercato, sospensione dell'attività, crisi finanziaria) come emerso nella procedura concorsuale e non la sua condotta omissiva; contestazione dell'accertamento dell'elemento soggettivo (inesistenza del dolo specifico o della prevedibilità concreta del dissesto); 2) errore nel computo del periodo di responsabilità (assunto alla carica il 14/03/2008, quindi non piena responsabilità per il 2007) e doglianza sull'eccessivo aumento di pena per il riconoscimento del vincolo di continuazione con precedente condanna (artt. 132 e 133 c.p.). Sono state anche proposte memorie con motivi nuovi che ribadivano le stesse censure e richiamavano la prova testimoniale e le risultanze del commissario/curatore fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto corretto l'approdo logico-giuridico della Corte d'Appello che ha valutato integrato l'elemento soggettivo del reato sulla base della "omissione sistematica" di versamenti tributari e previdenziali di notevole portata, che rendevano prevedibile il dissesto della società; la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nella fattispecie di fallimento causato da operazioni dolose o omissioni sistematiche, non è necessario dimostrare la volontà specifica dell'evento fallimentare, ma la consapevolezza e volontà dell'operazione e l'astratta prevedibilità del dissesto. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e all'aumento per continuazione è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva motivato l'aumento con l'entità delle somme non versate e la durata della condotta, argomentazioni sulle quali il ricorrente doveva confrontarsi specificamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.

    Configurazione della bancarotta impropria per omissione sistematica dei versamenti tributari e previdenziali; ai fini del dolo è richiesta la consapevolezza e volontà dell'operazione anti-doverosa e l'astratta prevedibilità del dissesto, non la volontà specifica dell'evento fallimentare

  • art. 223, comma 1, legge fallimentare

    art. 223, comma 1, l. fall.

    Distinzione tra le due fattispecie previste dal comma 1 (dolo specifico vs. dolo generico/preterintenzionale) utile per la corretta qualificazione soggettiva del reato e per il diverso onere probatorio

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo (dolo/colpa); la Corte ha confermato che per la fattispecie in esame il dolo può essere desunto dalla consapevolezza e volontà dell'operazione omissiva e dalla prevedibilità del dissesto

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: applicata dalla Corte d'appello per giustificare gli aumenti tenuto conto dell'entità e della durata della condotta omissiva

  • art. 133 cod. pen.

    Principi relativi al fatto continuato e al cumulo/continuazione delle pene; la Corte d'appello ha riconosciuto un aumento per la continuazione tra reati, motivazione ritenuta atta ma non specificamente confutata dal ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e le memorie con motivi nuovi sono state valutate nel loro contenuto, senza però mutare l'esito

Massime di principio

  • Per la bancarotta impropria per omissione di versamenti tributari/previdenziali, non è necessario dimostrare la volontà specifica di causare il fallimento: è sufficiente provare che l'agente abbia consapevolmente posto in essere operazioni (o omissioni) anti-doverose e che il dissesto fosse astrattamente prevedibile come effetto di quelle condotte
  • La sistematicità e la rilevanza dell'omissione (importi significativi, accumulo per sanzioni e interessi, durata prolungata) costituiscono elementi decisivi per ritenere integrato l'elemento soggettivo doloso/preterintenzionale
  • Le risultanze della procedura concorsuale (sentenza dichiarativa di fallimento, rilievi del commissario o curatore) possono avere grande valore probatorio e devono essere specificamente valutate, ma non escludono automaticamente la responsabilità penale se la condotta gestionale ha concorso allo squilibrio patrimoniale
  • Nel contestare la responsabilità per periodi gestionali, il punto centrale è la data di assunzione della carica: il rischio causale va valutato a seconda del periodo effettivo di potere gestionale e decisionale
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sull'aumento per continuazione richiedono in Cassazione un confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale; se la motivazione dell'aumento è congrua (entità e durata della condotta), il ricorso può risultare inammissibile o infondato
  • In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente le argomentazioni probatorie e motivazionali della sentenza di merito: censure generiche o non direttamente riferite alla logica della decisione sono destinate a non essere accolte

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