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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25742/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Artan impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra reati accertati con sentenze irrevocabili emesse dalla Corte d'appello di Brescia (11/01/2024) e dalla Corte d'appello di Trento (07/07/2023) e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del principio ne bis in idem per la presunta duplicazione dell'esecuzione di due decisioni irrevocabili concernenti lo stesso fatto (cessione del 2/12/2019 di 1,6 kg di eroina); (ii) irragionevolezza e sproporzione nella determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, in particolare per il capo 37) (aumento molto maggiore rispetto agli altri reati-satellite), mancanza di motivazione analitica e incoerenza nella distribuzione degli incrementi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ne bis in idem) come inammissibile: l'istanza introduttiva davanti al giudice dell'esecuzione aveva chiesto esclusivamente il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione in melius, non la revoca di una delle condanne ai sensi dell'art. 669 c.p.p., per cui il profilo relativo alla duplicazione del medesimo fatto non era stato posto in sede esecutiva. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione del giudice dell'esecuzione risultava carente e insufficiente rispetto all'obbligo di illustrare, per ciascun reato-satellite, le ragioni dell'aumento di pena (in particolare la grande discrepanza tra i tre anni e quattro mesi attribuiti al capo 37) e i tre mesi attribuiti ad altri reati). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per una nuova determinazione della pena conforme ai criteri richiamati.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    richiamato con riferimento al principio ne bis in idem; la Corte ha rilevato che la contestazione della duplicazione doveva essere proposta in sede esecutiva con la specifica istanza di revoca e non poteva essere sviluppata ex novo in cassazione.

  • art. 669, comma 1 cod. proc. pen.

    norma indicata come la via procedurale corretta per chiedere la revoca di una delle due condanne relative al medesimo fatto; l'assenza di tale istanza in sede esecutiva ha reso inammissibile il motivo sul ne bis in idem.

  • art. 81, secondo comma cod. pen.

    disciplina degli aumenti per i reati-satellite nella continuazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare distintamente l'entità dell'aumento per ciascun reato-satellite.

  • art. 132 cod. pen.

    criteri generali di determinazione della pena (funzione, fini rieducativi, commisurazione); utilizzati come parametri per valutare la congruità della motivazione sulla pena-base e sugli aumenti.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena individuale (circostanze aggravanti e attenuanti, modalità, gravità); la Corte ha ricordato che la motivazione deve richiamare questi criteri quando sono utilizzati per giustificare gli aumenti.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    art. 74 T.U. stupefacenti

    identificato come il reato più grave ai fini della determinazione della pena complessiva; il giudice dell'esecuzione lo aveva individuato correttamente come reato principale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    art. 73 T.U. stupefacenti

    reati relativi al traffico di stupefacenti per i quali il giudice della cognizione aveva già determinato aumenti differenziati; la Corte ha rilevato incoerenze nella loro riattribuzione in sede esecutiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma sul provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza ex art. 671 debba consentire la verifica del percorso logico-giuridico seguito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013

    richiamata per la necessità di rinvio ad altra composizione della Corte d'appello quando la decisione va riesaminata.

Massime di principio

  • La richiesta in sede esecutiva di riconoscimento della continuazione e di rideterminazione in melius non equivale a una domanda di revoca di una delle condanne per duplicazione: per contestare la duplicazione di una stessa fattispecie è necessario proporre espressa istanza ai sensi dell'art. 669 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di motivare non solo la scelta della pena-base, ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite: la motivazione deve essere distinta e sufficiente a consentire il controllo del rapporto di proporzione tra le pene (artt. 132 e 133 c.p. e art. 81 c.p.).
  • Quando gli aumenti applicati ai reati-satellite si avvicinano alle pene già inflitte in sede di cognizione, l'onere motivazionale è più intenso: occorre spiegare perché non si è operato un cumulo materiale e perché la misura scelta è proporzionata.
  • La carenza motivazionale rispetto alla distribuzione degli aumenti può determinare l'annullamento limitato della determinazione delle pene e il rinvio per un nuovo esame, anche in diversa composizione della corte appellata.
  • In casi simili è opportuno che la parte, in sede esecutiva, formuli chiaramente tutte le domande processuali rilevanti (inclusa la richiesta di revoca di una condanna) per non vedere preclusi profili che poi tenterà di sollevare in cassazione.

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