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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14254/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 540.853,52 euro, richiesti in relazione all'esposizione debitoria di una società, garantita da fideiussioni rilasciate anche dalla ricorrente e da due persone fisiche. Il Tribunale di Forlì aveva dichiarato inefficace la garanzia della società ricorrente, perché non risultava che fosse strumentale al suo oggetto sociale, e aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo carico; revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato gli altri opponenti al pagamento di 431.246,80 euro. In accoglimento parziale dell'impugnazione della banca, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 25 settembre 2017, ha invece riconosciuto valida ed efficace la fideiussione della ricorrente e l'ha condannata al pagamento della somma riconosciuta alla banca in primo grado. La società ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2298 e 2315 c.c.: ha contestato che la mera previsione statutaria della facoltà di prestare fideiussioni fosse sufficiente, sostenendo che occorresse verificare la strumentalità concreta dell'atto rispetto all'oggetto sociale, secondo il principio richiamato di Cass. n. 25409/2016. Il difensore ha inoltre chiesto la riforma del capo relativo alla restituzione delle spese di primo grado a lui corrisposte, ma la sentenza non riferisce un autonomo motivo di ricorso su tale richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'unico motivo. Ha ritenuto che, per le società di persone, l'art. 2298 c.c. attribuisca rilievo alla previsione dell'atto nell'oggetto sociale e che, nel bilanciamento tra gli interessi della società e l'affidamento dei terzi, non sia necessario che il terzo verifichi anche l'effettiva strumentalità concreta dell'atto. Nel caso specifico, l'oggetto sociale contemplava espressamente la possibilità di prestare fideiussioni e garanzie, anche a favore di terzi. La Corte ha precisato che la società può comunque provare, con onere a proprio carico, che l'atto, nonostante la previsione formale, è estraneo all'oggetto sociale. Ha superato il diverso principio di Cass. n. 25409/2016, distinguendo quel caso, nel quale l'oggetto sociale conteneva riferimenti generici e l'atto consisteva nella vendita di tutti i terreni sociali, idonea a configurare una sostanziale liquidazione del patrimonio. La Corte ha compensato le spese di lite per il contrasto giurisprudenziale e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2298 c.c.

    Premesso che è pacifico che nell’oggetto sociale della Metalflange era espressamente prevista la possibilità di “prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi”, deve considerarsi che: la sentenza di appello appare coerente col dettato dell’art. 2298 c.c., che evidenzia la necessità di fare riferimento all’oggetto sociale, fatte salve le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura (semprechè siano iscritte nel registro delle imprese o siano comunque provate conosciute dai terzi), con ciò mostrando di considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell’atto nell’oggetto sociale, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto;

    Per le società di persone, la previsione dell'atto nell'oggetto sociale è il dato rilevante per valutarne l'efficacia verso i terzi, senza che occorra un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità. Restano opponibili le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura quando siano iscritte nel registro delle imprese o sia provato che il terzo le conosceva.

  • art. 2315 c.c.

    La sentenza impugnata, che ha riconosciuto efficace la fideiussione espressamente contemplata nell’oggetto sociale della società in accomandita semplice, non viola l’art. 2315 c.c., dovendosi applicare la disciplina dell’art. 2298 c.c. alle società in accomandita semplice.

    L'art. 2315 c.c. rende applicabile alle società in accomandita semplice la disciplina delle società in nome collettivo; nel caso deciso, la controversia è stata risolta applicando alle limitazioni dei poteri rappresentativi la regola dell'art. 2298 c.c. La Corte non riporta una proposizione autonoma di applicazione o interpretazione dell'art. 2315 c.c.; il principio specifico è ricavato dal suo richiamo congiunto all'art. 2298 c.c.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente l'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l'importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, al quale è commisurato l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, quando l'atto compiuto dal rappresentante è espressamente contemplato nell'oggetto sociale, la sua efficacia verso il terzo non richiede che quest'ultimo accerti anche l'effettiva strumentalità dell'atto rispetto alla concreta attività sociale; il rilievo della previsione statutaria tutela l'affidamento dei terzi e riduce l'incertezza sulle operazioni consentite.
  • Se l'atto è formalmente previsto nell'oggetto sociale, spetta alla società provare che, nonostante tale previsione, esso sia concretamente estraneo all'oggetto sociale.
  • La previsione statutaria specifica di un atto va distinta dal riferimento generico a categorie di operazioni: la portata della previsione e la natura concreta dell'atto possono incidere sulla valutazione della sua riconducibilità all'oggetto sociale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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