Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/12/2022 n. 37417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di fatture relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni 2006-2010; le società contestavano l'applicabilità della TIA a magazzini, officine e depositi ritenendo tali locali non assimilabili ai rifiuti urbani in base al D.Lgs. n.152/2006 art.195 e ai regolamenti comunali di assimilazione. La controversia verteva inoltre sull'onere della prova richiesto alle imprese per ottenere l'esclusione o la riduzione della tariffa e sulla efficacia della disciplina nazionale in assenza del decreto ministeriale attuativo previsto dall'art.195.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ASM TERNI Spa, ritenendo fondati i primi due motivi e il terzo relativo all'onere della prova. Ha cassato la sentenza della CTR Umbria e rinviato la causa alla Corte di Giustizia di Secondo Grado dell'Umbria in diversa composizione per ulteriori verifiche. La Corte ha chiarito che, per il periodo 2006-2010, in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art.195 del D.Lgs. 152/2006, rimane in vigore la disciplina previgente e resta il potere regolamentare comunale di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani; ha altresì ribadito il carattere 'universale' della TIA e che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per l'esclusione o la riduzione (ad esempio la produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali non assimilabili) e che l'esenzione riguarda, di regola, parti di superficie ove si generano rifiuti speciali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006, art. 195, comma 2, lett. e)

    "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico"

    La norma individua una regola di non assimilabilità per i rifiuti delle aree produttive, ma rinvia a un decreto ministeriale per i criteri di assimilazione; in mancanza di tale decreto la normativa previgente e il potere regolamentare comunale restano efficaci.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 265, comma 1

    presente nella motivazione come norma transitoria

    Norma transitoria che mantiene in vigore la normativa previgente in materia di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti fino all'adozione dei provvedimenti attuativi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, evitando soluzioni di continuità.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 264, comma 1, lett. i)

    Prevede che i provvedimenti attuativi del previgente D.Lgs. 22/1997 continuino ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

  • D.Lgs. 22/1997, art. 49, comma 3

    "La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato... a qualsiasi uso adibiti"

    Stabilisce la regola generale di assoggettabilità alla tariffa di tutti i locali/aree sul territorio comunale, confermando il carattere universale della TIA.

  • D.Lgs. 22/1997, art. 49, comma 14

    riferimento alla riduzione per rifiuti assimilati avviati al recupero

    Prevede una riduzione della tariffa in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione.

  • D.Lgs. 507/1993, art. 62, comma 3

    "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali"

    Consente l'esclusione dal computo della superficie tassabile delle sole parti di superficie in cui, di regola, si formano rifiuti speciali; l'esonero riguarda quindi parti di superficie e non tipologie generali di locali.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 7

    citato in motivazione in tema di disapplicazione della normativa comunale

    Consente la disapplicazione di norme regolamentari di rango inferiore contrastanti con la legge, se del caso.

Massime di principio

  • In assenza del decreto ministeriale attuativo dell'art.195 D.Lgs.152/2006, resta operante il potere dei Comuni di assimilare rifiuti speciali a urbani tramite regolamenti; tali regolamenti possono costituire titolo per la riscossione della tariffa.
  • La regola di base è l'assoggettabilità alla TIA di tutti i locali presenti nel territorio comunale; l'esenzione o riduzione non si presume ma deve essere specificamente dimostrata dal contribuente.
  • L'esclusione dalla base imponibile riguarda di norma parti di superficie dove si producono 'di regola' rifiuti speciali non assimilabili, non l'intero edificio o categoria per mera appartenenza funzionale.
  • Grava sul contribuente l'onere probatorio di dimostrare la produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali non assimilabili (o l'avvio al recupero) per ottenere l'esenzione o la riduzione della quota variabile della tariffa.
  • La struttura della tariffa (componente fissa e variabile) comporta che, anche quando sussistono rifiuti speciali non assimilabili, l'eventuale esonero riguarda principalmente la parte variabile collegata alle quantità conferite; la parte fissa può rimanere dovuta.
  • Se un Comune ha adottato una deliberazione di assimilazione valida, la mera esternalizzazione dello smaltimento a soggetti terzi non esclude l'obbligo tariffario verso il produttore sul territorio comunale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.