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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23139/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30 aprile 2002, n.115 (omessa comunicazione di variazioni di reddito per il mantenimento del beneficio), contestando: 1) vizio di motivazione e errata interpretazione di norme perché i giudici non avrebbero considerato che l'imputato scontava misure alternative, aveva interrotto i rapporti con la moglie e non poteva conoscere/voler nascondere il reddito della convivente; 2) mancata indagine sul dolo generico, essendo necessario provare rigorosamente l'elemento soggettivo; 3) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio per avere negato le attenuanti generiche senza valutare la condotta successiva al reato e i criteri adottati per la determinazione della pena; 4) illegittimità della motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, fondata esclusivamente sul casellario giudiziale e non sulle altre circostanze positive (comportamento durante la carcerazione, percorso di recupero).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di appello e le censure fossero stati già esaminati e adeguatamente motivati dai giudici di merito: le valutazioni fondano su dichiarazioni dell'imputato, sulla prova documentale del reddito della convivente e sulla natura congetturale delle argomentazioni difensive; la sussistenza del dolo generico non è stata negata in modo fondato poiché la norma richiede esclusione di errori dovuti a leggerezza o incompleta conoscenza ma qui la documentazione contraddice le affermazioni difensive; la determinazione della pena (vicina al minimo edittale) e il diniego della sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono state congruamente motivate alla luce dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 aprile 2002, n.115

    La norma incrimina l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito necessarie per il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato; la Corte la interpreta come regola che richiede dati completi e affidabili ai fini decisori, assimilabile per struttura al falso ideologico ma con previsione specifica e non equivocabile

  • art. 76 d.P.R. 30 aprile 2002, n.115 (richiamo alla dichiarazione dei redditi IRPEF)

    Richiama l'obbligo di indicare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi, costituendo parametro oggettivo per valutare la veridicità della dichiarazione

  • art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n.115/2002

    Collegata all'art.95 per definire i dati rilevanti ai fini del beneficio; la Corte ne sottolinea la funzione integratrice e abilitante del precetto penale

  • art. 483 cod. pen. (riferimento comparativo)

    Usato come parametro interpretativo per distinguere il falso ideologico dalla fattispecie speciale dell'art.95; la giurisprudenza richiede comunque, anche per quest'ultima, esclusione di mere leggerezze o errori scusabili

  • art. 133, 163 e 164 cod. pen.

    Art.133 (criteri per la determinazione della pena): il giudice di merito non è sindacabile quando sceglie una pena nella gamma normale purché motivi se si avvicina al massimo; artt.163-164 (sospensione condizionale): la concessione è soggetta a giudizio prognostico del giudice che può base la decisione su parametri previsti dall'art.133; la Corte conferma la discrezionalità del giudice nel valutare ostatività e prognosi negativa

Massime di principio

  • La sussistenza del dolo generico in reati di falsa dichiarazione richiede valutazione concreta: le conclusioni documentali prevalgono su argomentazioni meramente congetturali o autocertificazioni imprecise
  • L'assistenza di un professionista nella compilazione della dichiarazione non esclude automaticamente la responsabilità dell'istante se la prova documentale contraddice la rappresentazione fornita
  • Le valutazioni di merito (motivazione sulle prove, determinazione della pena, diniego di benefici come la sospensione condizionale) rientrano nella discrezionalità del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche, contraddittorie o prive di adeguato confronto con le ragioni della decisione
  • Per impugnare con successo decisioni di merito è necessario allegare elementi concreti che dimostrino l'insussistenza del fatto o dell'elemento soggettivo, non semplici deduzioni o supposizioni
  • I precedenti penali possono costituire motivo legittimo per negare attenuanti o benefici: la valutazione prognostica del comportamento futuro è discrezionale e può fondarsi su elementi ostativi presenti nel casellario
  • Quando la norma penale richiama criteri oggettivi (es. redditi IRPEF di conviventi), il mancato rispetto di tali parametri rende più difficile sostenere errori scusabili o mancanza di dolo

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