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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4229/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l'opposizione nell'interesse di Arrighetti (terzo estraneo) avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva disposto il sequestro su somme depositate sul libretto postale intestato a Arrighetti. Contestava che il Giudice dell'esecuzione avesse erroneamente ritenuto che la delega in favore della sig.ra Garatti di operare sul libretto implichi la piena disponibilità delle somme a favore della stessa (condannata per reato ex art.2 d.lgs.74/2000). Sosteneva che, secondo giurisprudenza, la sola delega non è sufficiente a dimostrare la piena disponibilità e che gli elementi addotti erano generici e non provavano l'uso personale delle somme da parte della delegata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un rapporto (qui il libretto postale) può configurare la "disponibilità" ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art.322-ter c.p.), pur riconoscendo che la delega da sola non è sempre sufficiente. Nel caso concreto il Giudice dell'esecuzione aveva valutato insieme alla delega anche l'assenza di un rapporto gestionale che giustificasse operazioni per conto dell'intestatario, la convivenza tra le parti e le dichiarazioni nel modulo antiriciclaggio che indicavano uso promiscuo del libretto: elementi ritenuti adeguati e non illogici. Conseguentemente il rigetto dell'opposizione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 676 cod.proc.pen.

    Richiamato come norma procedurale collegata all'ordinanza del Giudice dell'esecuzione; contesto procedurale dell'atto impugnato.

  • art. 667, comma 4, cod.proc.pen.

    Richiamato quale riferimento procedurale (norme sull'esecuzione e provvedimenti cautelari) relativo al provvedimento impugnato.

  • art. 125 cod.proc.pen.

    Richiesto dal ricorrente come vizio di motivazione/violazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti dal ricorrente.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato dal ricorrente nell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla normativa richiamata.

  • art. 322-ter cod. pen.

    La Corte ha richiamato questo articolo (disponibilità ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente) e affermato che la titolarità di una delega incondizionata ad operare su conti o libretti può integrare la "disponibilità" richiesta, valutando però la delega unitamente ad altri elementi fattuali.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma dell'illecito per cui la sig.ra Garatti era stata condannata; la condanna costituisce il presupposto per l'applicazione del sequestro/preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

Massime di principio

  • La mera delega ad operare su un conto/libretto non è automaticamente sufficiente a escludere il titolare o a dimostrare la piena autonomia di disponibilità da parte del delegato; tuttavia, una delega incondizionata può contribuire a configurare la "disponibilità" se valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • Per ritenere la "disponibilità" ai fini del sequestro preventivo è necessario valutare la totalità degli elementi (es. natura della delega, assenza di rapporti gestori in favore del titolare, convivenza, dichiarazioni antiriciclaggio, modalità d'uso effettive del conto) e motivare adeguatamente questa valutazione.
  • Chi contesta il sequestro deve fornire elementi concreti che dimostrino che il delegato operava esclusivamente per conto dell'intestatario (mandato, rendiconti, limiti della delega, trasferimenti di rientro delle somme), per contrastare la presunzione di disponibilità derivante dalla delega incondizionata.
  • La giurisprudenza di legittimità ammette che fatti e circostanze di convivenza e uso promiscuo del rapporto bancario/libretto possano essere assunti come indici della disponibilità del delegato; quindi l'elemento familiare o convivenziale ha rilievo probatorio rilevante.
  • Nelle impugnazioni è essenziale contestare la motivazione del giudice dell'esecuzione con argomentazioni specifiche e prove probatorie: censure generiche sulla insufficienza probatoria difficilmente prevalgono se la motivazione è coerente e fondata su diversi elementi.

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