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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12073/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare apertasi nel 2007 e chiusa nel 2022, nella quale erano stati ammessi al passivo in privilegio per crediti da lavoro rimasti non integralmente soddisfatti. Il giudice monocratico aveva riconosciuto un indennizzo, ma in misura annua inferiore al minimo ordinario previsto dall'art. 2-bis L. n. 89/2001, ritenendo che il pagamento parziale eseguito dal Fondo di garanzia INPS in tempi brevi rispetto all'ammissione al passivo avesse attenuato il pregiudizio e giustificato una decurtazione del 50% dell'importo base. In opposizione i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la forbice legale tra euro 400 e euro 800 annui sarebbe inderogabile verso il basso salvo le ipotesi tassative previste dai commi 1-bis e 1-ter, non ricorrenti nel caso concreto. Con il secondo motivo censuravano la liquidazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, perché la condanna alle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato era stata aumentata anche del rimborso forfettario delle spese generali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nell'equa riparazione per durata irragionevole di una procedura fallimentare il giudice può, con adeguata motivazione, liquidare un indennizzo annuo anche al di sotto del minimo di euro 400 previsto dall'art. 2-bis L. n. 89/2001, quando la concreta peculiarità della fattispecie lo giustifichi, specie se nel corso della procedura intervenga un pagamento tempestivo e significativo del credito ad opera del Fondo di garanzia INPS, che riduca sensibilmente la penosità dell'attesa. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che, quando la parte vittoriosa è assistita dall'Avvocatura dello Stato, non spetta l'aumento per spese generali previsto per gli avvocati del libero foro. Il decreto impugnato è stato quindi cassato solo sul capo spese e, decidendo nel merito, è stata espunta la condanna al rimborso delle spese generali, sostituita con quella alle spese prenotate a debito; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis

    comma 1; commi 1-bis e 1-ter; comma 1-quater; comma 2; comma 3

    La locuzione "di regola" consente al giudice di discostarsi dai parametri minimi e massimi ordinari, anche al di sotto del minimo annuo, purché con motivazione adeguata e in relazione alle peculiarità del caso concreto; nelle procedure concorsuali la riduzione può essere giustificata dalla tempestiva soddisfazione, anche solo parziale, del credito per effetto dell'intervento del Fondo di garanzia INPS.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    comma 2; comma 2-sexies, lett. g)

    I criteri di liquidazione dell'equa riparazione devono essere calibrati sulla complessità del caso, sul comportamento delle parti e del giudice, sull'oggetto del procedimento e sul valore e rilevanza della causa; per le pretese irrisorie opera una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    L'indennizzo deve essere serio e non meramente simbolico; la deroga al minimo legale è legittima solo se non conduce a un ristoro irragionevolmente inadeguato rispetto al pregiudizio da durata eccessiva.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale di tutela, senza una specifica autonoma applicazione decisoria ulteriore rispetto al quadro dell'equa riparazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale in combinazione con l'art. 117 Cost. e con la CEDU.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale norma di raccordo con gli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata deve avvenire equitativamente, tenendo conto dei criteri normativamente indicati.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    Richiamato per qualificare il privilegio dei crediti di lavoro ammessi al passivo del fallimento.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza, ma deve essere correttamente commisurata al regime della difesa erariale quando la parte è assistita dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese processuali.

  • art. 2, comma 2, DM 10 marzo 2014, n. 55

    Il rimborso forfettario delle spese generali spetta agli avvocati del libero foro e non è dovuto quando la parte è difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nell'equa riparazione per eccessiva durata del processo, il parametro annuo previsto dall'art. 2-bis L. n. 89/2001 non opera in modo rigidamente inderogabile verso il basso: il giudice può discostarsene, anche sotto il minimo legale, se la motivazione evidenzia una peculiare riduzione del pregiudizio nel caso concreto.
  • Nelle procedure concorsuali il valore dell'attesa del creditore può diminuire sensibilmente per effetto di pagamenti intervenuti in corso di procedura, specie se effettuati tempestivamente dal Fondo di garanzia INPS; tale circostanza può giustificare una riduzione dell'indennizzo rispetto ai parametri ordinari.
  • La deroga ai parametri tabellari dell'equa riparazione richiede una motivazione specifica, aderente alle caratteristiche del procedimento, al comportamento delle parti e al concreto impatto della durata irragionevole sul creditore.
  • L'indennizzo da durata irragionevole deve restare un ristoro serio e non meramente simbolico, ma la serietà del ristoro va valutata in concreto, evitando sovracompensazioni quando il pregiudizio risulti già sensibilmente attenuato.
  • Quando la parte vittoriosa è assistita dall'Avvocatura dello Stato, la liquidazione delle spese non va aumentata del rimborso forfettario delle spese generali previsto per gli avvocati del libero foro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoContributi previdenzialiIndennità di fine rapporto
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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