Cassazione Penale, Ordinanza n. 04509/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un solo motivo di violazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 164 c.p., per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. Sostiene, in sostanza, che il beneficio avrebbe dovuto esserle concesso nonostante il diniego in appello. La Corte di cassazione rileva però che, alla data del fatto (9 aprile 2019), l'imputata era già gravata da due condanne irrevocabili per delitto, ostative alla concessione del beneficio ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1, c.p.; osserva inoltre che le difese svolte sulla pretesa mancata conoscenza di tali condanne erano generiche e inconferenti. La sentenza impugnata, pur senza una specifica motivazione sul punto, richiamava comunque l'esistenza di precedenti penali, sicché il rigetto della doglianza risultava dalla complessiva struttura argomentativa.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo era manifestamente infondato perché la sospensione condizionale della pena era preclusa dalla presenza, al momento del fatto, di due precedenti condanne irrevocabili per delitto, che integravano una causa ostativa ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1, c.p.; inoltre, la mancata motivazione espressa sul beneficio non era censurabile, poiché il diniego risultava implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza di appello.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per invocare la sospensione condizionale della pena.
Prevede una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale in presenza di precedenti condanne irrevocabili per delitto; la Corte la applica per escludere il beneficio.
Non citato testualmente nel brano; pertanto non incluso.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando, al momento del fatto, l'imputato risulti già gravato da precedenti condanne irrevocabili per delitto che integrano una specifica causa ostativa prevista dall'art. 164 c.p.
- In sede di legittimità, non è censurabile la sentenza che ometta una motivazione espressa su una specifica doglianza se il relativo rigetto risulta comunque dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
- Censure fondate su una pretesa ignoranza delle precedenti condanne devono essere specifiche e pertinenti; deduzioni generiche o inconferenti non sono idonee a superare una causa ostativa al beneficio.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →