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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16886/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso nel merito la posizione dell'imputato. I motivi erano tre: il primo deduceva una nullità per mancato avviso ex art. 545-bis c.p.p. in relazione alla mancata discussione o attivazione del meccanismo previsto per la determinazione della pena; il secondo prospettava una ricostruzione alternativa dei fatti, ipotizzando che la mercanzia fosse stata fabbricata dall'indagato, ma senza indicare riscontri concreti; il terzo denunciava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati o meramente ipotetici e il terzo non consentito perché diretto a sollecitare una valutazione di merito già effettuata in modo non illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era infondato perché non risultava formulata alcuna richiesta nelle conclusioni scritte in vista dell'udienza del 23/1/2024, requisito ritenuto necessario dalla giurisprudenza richiamata per imporre un avviso o una pronuncia d'ufficio ex art. 545-bis c.p.p.; il secondo motivo era del tutto ipotetico e privo di concretezza; il terzo motivo, relativo all'art. 131-bis c.p., era non consentito in sede di legittimità perché investiva una valutazione rimessa al giudice di merito, non sindacabile se sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    L'omesso avviso non determina nullità quando non sia stata formulata alcuna richiesta nelle conclusioni scritte in vista dell'udienza; la Corte d'appello non è tenuta a provvedere d'ufficio.

  • art. 131-bis c.p.

    La sua applicazione attiene a una valutazione riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La deduzione di una nullità processuale per omesso avviso presuppone che la parte abbia previamente formulato la richiesta nelle conclusioni scritte previste per l'udienza; in difetto, non può pretendersi una pronuncia officiosa del giudice.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure fondate su ipotesi alternative prive di concreto riscontro probatorio, perché non investono un vizio effettivo della decisione impugnata.
  • La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non consentiti, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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