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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19258/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione a demolire e dell'ordine di demolizione connesso alla sentenza penale n.199/2006 (divenuta irrevocabile), in relazione a un manufatto abusivo realizzato da Calmini Vincenzo di cui D'Ambrosio è erede. Il motivo di impugnazione in Cassazione contestava la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno: a) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto assente un provvedimento amministrativo incompatibile con la demolizione, non valutando che il Comune di Eboli era rimasto inerte (e che la ricorrente aveva ottenuto un accertamento di silenzio-inadempimento davanti al TAR); b) non si sarebbe considerato che la demolizione avrebbe potuto compromettere la stabilità della restante parte dell'edificio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pienamente motivato il rigetto dell'istanza da parte del Tribunale di Salerno, poiché non risultavano atti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione e la sentenza del TAR (n.400/2023) accertava solo il silenzio-inadempimento, senza vincolare il contenuto di un futuro provvedimento comunale. Anche l'eventuale diffida al Comune non garantiva che un provvedimento sarebbe stato assunto in senso favorevole alla ricorrente. La questione sulla possibile compromissione della stabilità è stata ritenuta problematica di natura tecnica da affrontare in sede di esecuzione materiale; inoltre la procedura di "fiscalizzazione" ai sensi dell'art.34, comma 2, del dPR n.380/2001 non è applicabile al caso, trattandosi di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di opere che hanno comportato nuove superfici/volumetrie. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • dPR n. 380 del 2001, art. 34, comma 2

    La procedura di "fiscalizzazione" prevista è applicabile solo alle opere realizzate in parziale difformità rispetto al titolo edilizio; non è applicabile alle opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico che si considerano in variazione essenziale (difformità totale).

  • Corte di cassazione, Sez. III penale, 15 gennaio 2020, n. 1443

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che le opere realizzate in zona vincolata e in difformità dal titolo non possono essere considerate in parziale difformità ma costituiscono variazione essenziale (difformità totale).

  • Corte di cassazione, Sez. III penale, 5 novembre 2024, n. 40565

    Giurisprudenza che conferma l'esclusione della fiscalizzazione per le opere che hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici e volumetrie.

  • Tar della Campania, sentenza n. 400 del 2023

    Accertamento del silenzio-inadempimento del Comune in relazione a una richiesta di "fiscalizzazione", ma tale accertamento non vincola l'ente sul contenuto di un eventuale futuro provvedimento amministrativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L'assenza di provvedimenti amministrativi contrari all'esecuzione di un ordine di demolizione giustifica il rigetto di istanze cautelari volte a sospendere l'esecuzione; l'esistenza di un giudicato sul "silenzio" amministrativo non vincola il contenuto di un futuro provvedimento comunale.
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di un ordine di demolizione è necessario documentare l'effettiva esistenza di un atto amministrativo o di un concreto e imminente provvedimento amministrativo incompatibile con la demolizione; la semplice diffida o il ricorso amministrativo non sono di per sé sufficienti a sospendere l'esecuzione.
  • La procedura di "fiscalizzazione" (art.34, comma 2, dPR 380/2001) è limitata alle opere in parziale difformità rispetto al titolo autorizzativo e non è applicabile alle opere in zona vincolata o alle opere che hanno comportato incremento di superfici/volumetrie: in tali casi l'abuso è considerato difformità totale.
  • Le questioni tecniche relative a rischi per la stabilità derivanti da una demolizione vanno valutate e dimostrate con perizie tecniche e, se del caso, gestite nell'ambito dell'esecuzione materiale (misure cautelari tecniche durante l'esecuzione), non come motivo sufficiente a bloccare automaticamente l'ordine di demolizione.
  • Un accertamento giudiziario del silenzio amministrativo (silenzio-inadempimento) può essere utile per ottenere la pronuncia sulla mancata risposta dell'ente, ma di per sé non crea un diritto automatico alla sanatoria: occorre sempre valutare la natura dell'intervento (parziale difformità vs. difformità totale) e la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sanatoria.

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