Cassazione Civile, Ordinanza n. 16754/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008-2012, con i quali l’Ufficio aveva recuperato a tassazione alcune movimentazioni bancarie considerate non giustificate. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso nel merito; in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame dell’Agenzia delle entrate, limitatamente all’anno d’imposta 2012 e per l’importo di 500 euro, disponendo però la compensazione integrale delle spese. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione integrale fosse illegittima perché non ricorreva reciprocità di soccombenza: il giudizio aveva riguardato cinque annualità e solo una era stata in parte accolta in favore dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR sulla compensazione delle spese. Ha osservato che, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, l’accoglimento anche solo parziale di una domanda o di un capo della domanda può integrare reciproca soccombenza, ma in ogni caso la scelta tra compensazione totale o parziale delle spese resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti dell’art. 92 c.p.c. Nel caso concreto, trattandosi di plurime annualità d’imposta e avendo l’appello dell’Agenzia ottenuto accoglimento, sia pure limitato, su una di esse, la compensazione integrale non è stata ritenuta illegittima. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulle spese processuali e sulla regola della soccombenza
la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito in presenza di reciproca soccombenza o di altre gravi ed eccezionali ragioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Cass. Sez. U. n. 32061/22
l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non determina reciproca soccombenza; quest’ultima ricorre solo in presenza di plurime domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l’accoglimento solo parziale della domanda o del gravame può incidere sulla regolazione delle spese, ma non comporta automaticamente l’illegittimità della compensazione disposta dal giudice.
- La reciproca soccombenza va valutata con riferimento alla struttura della domanda o delle domande dedotte nel processo: essa è configurabile in presenza di più domande contrapposte, oppure di un’unica domanda articolata in più capi, non già per il solo fatto che una pretesa sia stata accolta in misura ridotta.
- La decisione sulla compensazione totale o parziale delle spese, quando ne ricorrano i presupposti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti dell’art. 92 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale, se dovuto.
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