Cassazione Penale, Sentenza n. 4010/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del GIP del 21/01/2021 che non convalidava il sequestro d'urgenza eseguito il 19/01/2021 di una katana detenuta in casa da De Palma e rigettava la richiesta di sequestro preventivo; il Pubblico Ministero deduceva la violazione dell'art. 697 c.p. (detenzione di arma propria) sostenendo che la katana, per dimensioni e natura offensiva, è arma propria la cui detenzione è vietata indipendentemente dall'intenzione del detentore, e proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorso del Pubblico Ministero criticava soltanto il provvedimento provvisorio di non convalida del sequestro, mentre risulta che avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo era stata proposta separatamente l'impugnazione ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso del PM che impugni solo la non convalida quando è pendente autonoma impugnazione contro il provvedimento definitivo sul sequestro (richiamata sentenza Sez. 5, n. 6664/2007), con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal PM come base per il ricorso per cassazione; la Corte rileva comunque che il ricorso del PM è inammissibile per carenza di interesse quando concerne solo la non convalida provvisoria mentre esiste autonoma impugnazione del provvedimento definitivo.
Norma penale sulle armi proprie: il PM sostiene che la katana sia arma propria la cui detenzione è vietata in assenza di denuncia. La Corte non entra nel merito della qualificazione materiale dell'oggetto perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni formali.
Disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e assegna la cognizione al tribunale del capoluogo di provincia; la Corte osserva che l'esistenza di tale autonoma impugnazione rende privo di interesse il ricorso per cassazione avverso la sola non convalida provvisoria.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 6664 del 23/10/2007 (Rv. 239092 - 01)
Principio richiamato: è inammissibile il ricorso del PM per carenza di interesse se il GIP ha rigettato solo la richiesta di convalida (provvisoria) e non si è pronunciato sul successivo provvedimento di sequestro, quando sia stata proposta autonoma impugnazione avverso il rigetto del sequestro preventivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contro la non convalida di un sequestro d'urgenza può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse se esiste un'autonoma impugnazione (es. ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.) avverso il provvedimento definitivo relativo al sequestro.
- Quando sono promossi due rimedi distinti (convalida provvisoria e sequestro preventivo), le impugnazioni vanno esercitate secondo i rimedi specifici: la contestazione della non convalida è di natura provvisoria e non sostituisce l'appello contro l'ordinanza definitiva sul sequestro.
- La qualificazione materiale dell'oggetto sequestrato (es. se una katana sia "arma propria" ex art. 697 c.p.) rimane questione di merito; tuttavia, la Corte di legittimità può non esaminarla se prevalgono ragioni processuali di inammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità, il PM deve valutare e coordinare le impugnazioni disponibili: se è pendente o è stata proposta impugnazione specifica contro il rigetto del sequestro preventivo, il ricorso per cassazione contro la sola non convalida rischia di essere privo di interesse.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare quale provvedimento sia effettivamente impugnato e scegliere lo strumento giurisdizionale competente (appello ex art. 322-bis per le ordinanze sul sequestro preventivo; ricorso per cassazione nei casi previsti dall'art. 606 c.p.p. quando sussista interesse).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3939/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3940/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3942/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3945/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3946/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3948/2022 del 04/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →