Cassazione Penale, Sentenza n. 18735/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli, contestando: per Lipani la configurabilità del reato di peculato (art. 314 c.p.) rispetto a prelievi e autoliquidazioni di somme ritenute dovute, l'applicabilità dell'esimente del diritto di difesa (art. 51 c.p.) alle omissioni relative a rendicontazione e passaggi di consegne, l'assenza di dolo per uno stato d'ansia/panico, la mancata attribuzione uniforme delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), vizi nel calcolo degli aumenti per continuazione e nella determinazione della pena (artt. 81 e 133 c.p.), e l'erroneo riconoscimento del danno civile (art. 185 c.p.). La Leuci deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità aspecifica di parte dell'appello (art. 581 c.p.p.), la mancata prova del suo contributo causale e della consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute, la sussistenza della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.), analoghe censure su attenuanti e calcolo della continuazione, nonché contestava il nesso eziologico per i danni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati e/o aspecifici. Ha riaffermato principi consolidati: il reato di peculato si realizza anche quando l'appropriazione non arrechi un danno patrimoniale diretto ma colpisca l'interesse alla legalità nell'azione della P.A.; l'autoliquidazione/autoassegnazione di somme da parte di amministratori giudiziari non è consentita e configura peculato. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 51 c.p. per giustificare omissioni amministrative o contabili; ha ritenuto infondati i profili medici/psichiatrici dedotti come assenti a dimostrazione del dolo; ha chiarito che le attenuanti generiche non possono essere riapplicate a condotte già considerate in sentenza irrevocabile (res iudicata) e che il calcolo della continuazione e dei relativi aumenti era stato congruamente motivato dall'appello. Quanto alla Leuci, la Cassazione ha confermato che la fatturazione e la rendicontazione post-trasferimento costituiscono contributo consapevole al progetto appropriativo, escludendo la qualificazione di minima partecipazione. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, e ciascuna è stata condannata al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non si è pronunciato sulla prescrizione eventuale maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
Il peculato si configura con l'appropriazione anche se non determina danno patrimoniale diretto: rileva l'offesa all'interesse alla legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; l'autoliquidazione da parte dell'amministratore non è consentita.
L'omissione di atti d'ufficio è sanzionata e non può essere giustificata dal diritto di difesa quando l'omissione offende interessi pubblici rilevanti.
Il diritto di difesa (diritto a non autoincriminarsi) è recessivo rispetto all'obbligo di rispettare regole documentali e amministrative; non giustifica condotte omissive poste a tutela di interessi pubblici.
Le attenuanti generiche rilevano in sede di determinazione della pena ma non possono essere nuovamente valorizzate su fatti già definitivamente giudicati a causa della res iudicata nella continuazione.
art. 81 cod. pen.; art. 133 cod. pen.
Principi relativi alla determinazione della pena e all'aumento per continuazione: il giudice deve motivare la congruità della pena, ma l'appello può integrare la motivazione; la motivazione basata su criteri di congruità può essere adeguata se non si chiede un calcolo formalistico.
La circostanza attenuante della minore partecipazione richiede che il contributo del reo sia di efficacia causale trascurabile nell'economia del fatto: una partecipazione anche 'gregaria' ma decisiva per l'occultamento può escludere l'attenuante.
Per la liquidazione del danno risarcibile alle parti civili è necessario il nesso eziologico tra la specifica condotta penalmente contestata e il danno; il giudice di merito ha ritenuto provato il nesso nel caso in esame.
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-bis c.p.p.
L'appello deve indicare in modo specifico i capi e i punti impugnati e motivare criticamente le ragioni: la carenza di specificità può portare all'inammissibilità del gravame.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio sulla immodificabilità del giudicato e sulla necessità di tener conto di quanto irrevocabilmente statuito quando si applica la disciplina del reato continuato tra reati giudicabili e reati già giudicati.
Massime di principio
- Il peculato si configura anche quando l'appropriazione da parte di un amministratore o pubblico ufficiale non produca un danno patrimoniale immediato: rileva l'offesa all'interesse alla legalità e non è ammessa l'autotutela (autoliquidazione).
- Il diritto di difesa non legittima omissioni di atti o violazioni documentali che ledono interessi pubblici: la necessità di non autoincriminarsi è recessiva rispetto all'obbligo di tenuta e trasmissione di atti rilevanti.
- La semplice ricezione di somme e l'emissione successiva di fatture costituiscono, se inserite in un progetto di occultamento e appropriazione, un contributo causale rilevante e possono integrare il concorso nel reato anche se l'attività materiale non è stata eseguita prima del versamento.
- Per la qualificazione della partecipazione come di minima importanza (art. 114) è richiesta una efficacia causale trascurabile: un ruolo 'gregario' che agevoli l'occultamento può escludere l'attenuante.
- In tema di continuazione e applicazione di sentenze irrevocabili, le attenuanti soggettive non possono essere riapplicate ai fatti già definitivamente giudicati; il giudice d'appello può integrare e specificare la motivazione sulla pena quando necessario.
- Gli appelli devono essere specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p.: contestazioni generiche o mera reiterazione della difesa di merito possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione.
- In cassazione non si possono sollevare fatti nuovi o elementi probatori non dedotti in sede di merito per criticare la quantificazione del danno civile: le questioni non impugnate nel merito risultano precluse.
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