Cassazione Penale, Sentenza n. 15004/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Spagnoli per i reati di cui all'art. 44 lett. c) e art. 71 del DPR 380/2001 (realizzazione di un muretto di recinzione in area vincolata paesaggisticamente). Il ricorso censurava l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendo violazione di legge e motivazione apparente, poiché il giudice avrebbe sottovalutato la gravità oggettiva del fatto e il grado di colpevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale di merito aveva motivato il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis valorizzando: la tipologia e limitata entità delle opere (muretto in conglomerato con rete), l'avvenuto ripristino dello status quo ante senza oneri per l'amministrazione comunale, la unitarietà e circoscrizione della deliberazione criminosa (più violazioni riconducibili a un unico fatto materiale), l'incensuratezza dell'imputato e la condotta post factum (demolizione). La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice avesse affrontato i parametri richiesti dalla giurisprudenza (art. 133 cod. pen. e Sez. U. Tushaj) e che il ricorso non avesse confutato specificamente tali argomentazioni.
Norme richiamate
È stata applicata come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, valutata con riferimento congiunto a elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto
art. 133, primo comma, cod. pen.
Fornisce i parametri per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); il giudice ha tenuto conto anche della condotta successiva all'illecito
art. 44 lett. c) e art. 71 DPR 380/2001
Costituiscono la fattispecie di reato contestata (edilizia in area vincolata); tuttavia la sussistenza del reato non esclude, se ricorrono i presupposti, l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Tushaj)
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01
Principio di massima composizione secondo cui la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, conformemente ai parametri dell'art. 133
Massime di principio
- Per applicare l'art. 131-bis occorre una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; non è sufficiente il richiamo formale alla tenuità.
- La condotta post factum (es. ripristino dello status quo ante, demolizione dell'opera) e l'assenza di oneri per la pubblica amministrazione sono elementi potenzialmente decisivi a favore del riconoscimento della tenuità.
- Più violazioni tecniche riconducibili a un'unica condotta materiale possono essere valutate unitariamente ai fini della ridotta offensività del fatto.
- La mancanza di precedenti penali o la limitata intenzionalità rafforzano l'applicabilità della causa di non punibilità, ma devono essere effettivamente motivate dal giudice.
- In sede di impugnazione il Pubblico Ministero deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: una censura generale o non circostanziata sulla tenuità può rendere il ricorso inammissibile.
- La presenza di vincoli paesaggistici non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la tenuità; la valutazione resta caso per caso.
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