Sentenza del 06/02/2018 n. 678 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo del servizio postale - Legittimità - Contestazione della non corrispondenza dell'atto consegnato con quello riportato nell'avviso di ricevimento - Mancata eccezione nel ricorso introduttivo - Inammissibilità - Intimazione di pagamento - Notifica a persona dichiaratasi "procuratore della società" - Legittimità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della CTP di Latina, che aveva ritenuto inesistenti o invalide le notifiche della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento. L'Agente della riscossione ha sostenuto che la cartella era stata legittimamente notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, senza necessità di una relata di notifica. Ha inoltre dedotto la regolarità della notifica dell'intimazione, eseguita da un messo notificatore presso la sede della società e consegnata a una persona qualificatasi come "procuratore" della società. La contribuente non aveva contestato tempestivamente, nel ricorso introduttivo, la corrispondenza tra l'atto ricevuto e quello indicato nell'avviso di ricevimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto integralmente l'appello di Equitalia Sud, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica della cartella effettuata direttamente dall'Agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di redigere una relata autonoma. Ha inoltre ritenuto valida la notifica dell'intimazione consegnata presso la sede sociale a una persona che si era dichiarata procuratore della società. La contestazione relativa alla presunta non corrispondenza tra l'atto consegnato e quello indicato nell'avviso di ricevimento è stata ritenuta inammissibile perché non proposta nel ricorso introduttivo; la condotta processuale della società è stata inoltre considerata implicitamente idonea a riconoscere la ricezione del plico e la natura dell'atto. La società è stata condannata a rimborsare a Equitalia le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 90 euro per il primo grado e 100 euro per l'appello, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 602/1973
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'Agente della riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione costituisce una disciplina speciale che consente all'Agente della riscossione di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza applicare necessariamente le formalità della legge n. 890/1982 e senza redigere una separata relata di notifica.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
La disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta non esclude l'applicazione della disciplina speciale prevista dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973 per la notifica diretta delle cartelle di pagamento.
Art. 148 c.p.c.
La mancata redazione della relata prevista dalle regole generali non determina l'inesistenza della notifica della cartella quando trova applicazione la modalità speciale di notificazione diretta tramite raccomandata disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973.
Art. 60 del d.P.R. 600/1973
Le formalità generali di notificazione degli atti tributari non impediscono, per le cartelle di pagamento, il ricorso alla disciplina speciale dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'Agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è necessariamente richiesta una relata di notifica autonoma.
- La contestazione dell'inesistenza o della difformità dell'atto ricevuto deve essere formulata tempestivamente e specificamente nel ricorso introduttivo; una contestazione tardiva può essere dichiarata inammissibile.
- La ricezione del plico e il comportamento processuale del contribuente possono costituire elementi presuntivi della corrispondenza tra l'atto ricevuto e quello indicato nell'avviso di ricevimento.
- La notifica dell'intimazione presso la sede di una società può essere valida quando l'atto viene consegnato a una persona presente che si qualifica come procuratore o rappresentante della società, salvo una specifica e tempestiva contestazione dell'effettivo rapporto con il destinatario.
- Quando il giudice di primo grado accoglie il ricorso per un vizio di notifica, l'appello dell'Agente della riscossione può essere accolto se viene dimostrata l'applicabilità della disciplina speciale e la regolarità concreta delle modalità di consegna.
- La parte soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Testo integrale
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