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Sentenza

Sentenza del 06/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Maggiorazione della tariffa dell'imposta sulla pubblicità se l'illuminazione proviene da una fonte pubblica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

ICA S.r.l. contestava la sentenza di primo grado che aveva escluso l'applicazione della tariffa maggiorata prevista per la pubblicità luminosa o illuminata. L'insegna consisteva in un telo in PVC privo di una propria fonte luminosa, ma risultava visibile anche di notte grazie alla luce proveniente da un lampione, in parte pubblico e comunque esterno, autonomo e preesistente rispetto all'insegna. Secondo ICA, tale illuminazione rendeva oggettivamente luminoso o illuminato il cartello e giustificava la tariffa maggiore. Il contribuente sosteneva invece che la luce non fosse stata predisposta per illuminare il messaggio pubblicitario, ma per illuminare il parcheggio, l'edificio e l'area circostante.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello di ICA e confermato la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto che non si trattasse di pubblicità luminosa, perché il telo non incorporava una fonte di luce, né di pubblicità illuminata, poiché la fonte luminosa era distante, esterna, preesistente e destinata a illuminare anche il parcheggio e l'intero fabbricato, non specificamente l'insegna. ICA è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del grado d'appello, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Regolamento comunale sull'imposta sulla pubblicità, art. 25

    La disposizione è stata interpretata nel senso che occorre distinguere tra insegna luminosa, nella quale la fonte di luce è incorporata e costituisce parte propria del mezzo pubblicitario, e insegna non luminosa o eventualmente illuminata mediante una fonte esterna specificamente destinata a renderla visibile.

  • Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 6 del 25 maggio 1982

    È stata richiamata da ICA per sostenere che la pubblicità debba considerarsi illuminata quando una fonte apposita è diretta specificamente a illuminarla. La Commissione ha escluso l'applicazione di tale criterio perché, nel caso concreto, il lampione non risultava destinato specificamente all'insegna.

Massime di principio

  • La mera visibilità notturna di un'insegna non è sufficiente, da sola, a giustificare la tariffa maggiorata per pubblicità luminosa o illuminata.
  • La pubblicità è luminosa quando la fonte di luce è incorporata nel mezzo pubblicitario; è illuminata quando una fonte esterna è appositamente predisposta e diretta a rendere visibile quel messaggio.
  • La luce proveniente da un lampione pubblico o comunque destinato a illuminare un'area più ampia, un parcheggio o un edificio non determina automaticamente la maggiorazione tariffaria.
  • La distanza dalla fonte luminosa, la sua preesistenza rispetto all'insegna e la capacità di illuminare anche zone diverse dal cartello sono elementi rilevanti per escludere la specifica destinazione pubblicitaria dell'illuminazione.
  • In caso di contestazione, l'ente impositore deve dimostrare che la fonte luminosa sia stata predisposta specificamente per l'insegna e non limitarsi a provare che il messaggio sia visibile di notte.

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