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Sentenza

Sentenza del 06/02/2018 n. 130 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ai fini dell'imposta di registro la causa reale e complessiva dei contratti prevale sull'assetto cartolare - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per recuperare maggiori imposte di registro e imposte ipotecarie e catastali, oltre agli interessi, riqualificando unitariamente due operazioni: il conferimento di rami d'azienda in società di nuova costituzione e la successiva cessione della totalità delle quote delle società conferitarie ai soci e ai rispettivi gruppi familiari. Secondo l'Ufficio, l'operazione, considerata nella sua causa concreta e complessiva, equivaleva a una cessione diretta dell'azienda. I contribuenti contestavano la validità dell'avviso, anche perché notificato a una società ormai cancellata dal registro delle imprese, la motivazione dell'atto e la possibilità di riqualificare negozi distinti e non contestuali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza favorevole ai contribuenti e confermato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto valida la notifica effettuata agli ex amministratori, liquidatori e soci della società estinta, applicando la disciplina che mantiene per cinque anni, ai fini fiscali, la validità degli atti nei confronti della società cancellata. Ha inoltre stabilito che, ai sensi dell'art. 20 del TUR, il conferimento dell'azienda e la successiva cessione delle quote possono essere qualificati fiscalmente come un'unica cessione aziendale quando risultino oggettivamente collegati e diretti a realizzare una causa unitaria. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado ed euro 4.500,00 per il secondo grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)

    L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma consente di qualificare fiscalmente gli atti in base alla loro causa reale, agli effetti giuridici e alla funzione economica complessiva, considerando anche una pluralità di negozi non contestuali ma oggettivamente collegati. La forma civilistica scelta dalle parti non prevale quando l'operazione complessiva realizza sostanzialmente una cessione d'azienda.

  • Art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'abuso del diritto può essere configurato in sede di accertamento solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

    La disciplina dell'abuso del diritto ha carattere residuale: deve essere utilizzata solo quando la pretesa fiscale non possa essere fondata direttamente sulla corretta qualificazione degli atti prevista dall'art. 20 del TUR.

  • Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di notificare e proseguire attività fiscali nei confronti della società cancellata e dei soggetti collegati per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, anche se l'estinzione civilistica della società si è già verificata.

  • Art. 36 del D.P.R. n. 600/1973

    Prevede la responsabilità degli amministratori e liquidatori per le imposte non pagate dalla società e, nei limiti di quanto ricevuto, la responsabilità dei soci cui siano stati assegnati denaro o beni sociali. La responsabilità può assumere rilievo anche quando la pretesa tributaria emerga dopo la liquidazione.

  • Art. 2495 del Codice civile

    Disciplina gli effetti civilistici della cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società, ferma restando, secondo la sentenza, la speciale efficacia fiscale temporanea prevista dal D.Lgs. n. 175/2014.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di atti formalmente distinti può essere tassata secondo l'operazione economica unitaria realmente perseguita, soprattutto quando gli atti siano ravvicinati nel tempo, funzionalmente collegati e conducano al trasferimento sostanziale dell'azienda.
  • Il conferimento di un'azienda in una società e la successiva cessione della totalità delle quote possono essere riqualificati come cessione d'azienda se le circostanze oggettive dimostrano che la struttura societaria è stata utilizzata come strumento per trasferire direttamente il complesso aziendale.
  • L'autonomia contrattuale resta valida sul piano civilistico, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di attribuire agli atti una diversa qualificazione fiscale in base alla loro causa concreta e agli effetti complessivi.
  • Per applicare l'art. 20 del TUR non è necessariamente richiesta la prova di un intento elusivo: è sufficiente la corretta ricostruzione oggettiva dell'operazione complessiva. L'abuso del diritto opera solo in via residuale.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, per il periodo previsto dalla legge, la validità degli atti fiscali notificati dall'Amministrazione finanziaria, né esclude automaticamente la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci.
  • In caso di liquidazione successiva a operazioni potenzialmente soggette a diversa qualificazione fiscale, amministratori e liquidatori dovrebbero considerare le passività fiscali potenziali e accantonare risorse prima di distribuire beni o valori ai soci.

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