Sentenza del 06/02/2018 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Irpef - Omesso versamento ritenuta d'acconto effettivamente operata - Solidarietà del sostituito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, almeno sul principio decisivo, escludendo la responsabilità solidale o l'ulteriore obbligo del sostituito per il mancato versamento di una ritenuta d'acconto effettivamente operata dal sostituto. Il sostituito non deve quindi corrispondere nuovamente l'imposta già trattenuta, ferma restando la responsabilità del sostituto per l'omesso versamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omesso versamento, da parte del sostituto d'imposta, di ritenute IRPEF a titolo di acconto che erano state effettivamente operate sul reddito del sostituito. La questione è se il sostituito possa essere chiamato a rispondere nuovamente dell'imposta non versata dal sostituto. La sentenza esclude un'ulteriore obbligazione del sostituito, poiché, avendo già subito la ritenuta, sarebbe costretto a pagare due volte la stessa imposta, in contrasto con il principio di capacità contributiva. La decisione afferma espressamente di porsi consapevolmente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
Principio di capacità contributiva
Nessuna citazione testuale riportata.
Il contribuente non può essere gravato due volte per la medesima imposta quando dimostri che la ritenuta è stata effettivamente operata.
Disciplina delle ritenute d'acconto IRPEF
Nessuna citazione testuale riportata.
Il sostituto d'imposta è il soggetto tenuto a trattenere e versare l'imposta; se la trattenuta è stata realmente effettuata, l'omesso versamento non determina un ulteriore debito del sostituito.
Massime di principio
- Quando una ritenuta d'acconto è stata effettivamente trattenuta dal sostituto, il sostituito dovrebbe poterla scomputare e non dovrebbe essere obbligato a versare nuovamente la stessa imposta.
- La prova dell'effettiva effettuazione della ritenuta è centrale: documentazione contabile, certificazioni, buste paga, fatture quietanzate o altri elementi idonei possono dimostrare che il prelievo è avvenuto.
- L'omesso versamento della ritenuta effettivamente operata riguarda principalmente la responsabilità del sostituto d'imposta, non può trasformarsi automaticamente in una doppia imposizione a carico del sostituito.
- Il principio espresso potrebbe non applicarsi nello stesso modo se la ritenuta non è mai stata effettuata, se la documentazione è insufficiente o se si tratta di ritenute a titolo diverso dall'acconto.
- Poiché la decisione dichiara di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, situazioni analoghe devono essere valutate tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale applicabile e dell'eventuale evoluzione successiva.
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