Sentenza del 06/02/2018 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - Cartella di pagamento - Principio della scissione soggettiva - Intempestività della raccomandata contenente l'avviso del tentativo di notifica - Invio del dipendente del Concessionario della riscossione - Tardività della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tardività della notifica della cartella di pagamento. In particolare, l'avviso di deposito presso la casa comunale era stato affisso alla porta dell'abitazione entro il termine previsto dall'art. 25 del DPR n. 602/1973, ma la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito era stata spedita successivamente, da un dipendente del concessionario della riscossione, oltre tale termine e comunque non tempestivamente rispetto all'affissione dell'avviso.
La decisione
La contestazione è stata accolta: la notifica della cartella è stata ritenuta tardiva e, quindi, non idonea a produrre validamente i propri effetti. Il rispetto del termine non può essere valutato soltanto con riferimento all'affissione dell'avviso di deposito, poiché anche l'invio della raccomandata informativa deve avvenire tempestivamente e nei termini di legge. È stata applicata la scissione soggettiva degli effetti della notificazione, distinguendo il momento rilevante per il notificante da quello rilevante per il destinatario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
La disposizione stabilisce il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento. Il rispetto del termine richiede che la procedura notificatoria sia eseguita correttamente e tempestivamente, comprendendo anche l'invio della raccomandata informativa del deposito quando previsto.
Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione
Gli effetti della notificazione possono prodursi in momenti diversi per il notificante e per il destinatario. Tuttavia, tale principio non consente di considerare tempestiva una notifica quando un adempimento essenziale, come l'invio della raccomandata informativa, sia stato effettuato tardivamente o non tempestivamente rispetto all'affissione dell'avviso di deposito.
Massime di principio
- Nel valutare la tempestività della notifica di una cartella di pagamento occorre esaminare tutti gli adempimenti previsti dalla procedura, non soltanto il primo atto compiuto dall'ufficiale notificatore.
- L'affissione dell'avviso di deposito entro il termine di legge non è sufficiente se la raccomandata informativa al destinatario viene inviata oltre termine o con ritardo non giustificato.
- Quando la notifica avviene mediante deposito presso la casa comunale, devono essere conservate e verificate le date di affissione, deposito, spedizione e ricezione della raccomandata informativa.
- La scissione soggettiva degli effetti della notificazione non sana l'omissione o la tardività di un adempimento essenziale della procedura.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la cartella dimostrando, tramite relata, ricevute postali o documentazione del concessionario, che la raccomandata informativa è stata spedita tardivamente rispetto al termine previsto.
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