Cassazione Penale, Sentenza n. 31530/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, proposta da un condannato e rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Catania. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge per mancata partecipazione all’udienza camerale, con dedotta lesione del diritto di difesa; 2) travisamento di persona e motivazione contraddittoria, perché nel provvedimento impugnato si faceva riferimento alla pericolosità sociale e ai dati anagrafici di un soggetto diverso dal ricorrente, ritenendosi tale elemento indice di errore decisorio; 3) vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato adeguatamente tutti gli elementi rilevanti, in particolare l’età del condannato e la praticabilità delle cure in ambiente carcerario, con conseguente asserita insufficienza della motivazione sul diniego del differimento e della detenzione domiciliare provvisoria per motivi di salute. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non risultava che il detenuto avesse chiesto di partecipare all’udienza; inoltre, anche a voler ipotizzare un vizio, esso sarebbe stato sanato per mancata tempestiva eccezione del difensore in udienza. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, qualificando il riferimento nominativo a un diverso detenuto come mero errore materiale, non idoneo a inficiare il percorso logico della decisione, poiché gli altri dati considerati dal Tribunale erano riferibili al ricorrente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che il differimento dell’esecuzione ex art. 147, comma 1, n. 2, c.p. presuppone una malattia grave e incompatibile con il regime detentivo o non agevolmente trattabile in carcere, e che il giudizio di compatibilità spetta al Tribunale di sorveglianza sulla base degli elementi istruttori. Nel caso concreto il Tribunale aveva valutato la relazione sanitaria e aveva motivato, sia pure sinteticamente, nel senso che le condizioni di salute erano discrete e le patologie croniche erano gestibili con cure praticabili in ambito distrettuale; il ricorrente, invece, non aveva indicato specificamente quali terapie necessarie non fossero praticabili in detenzione. La Corte ha inoltre precisato che, in difetto dei presupposti per il differimento per ragioni di salute, non viene in discussione la concessione della detenzione domiciliare sostitutiva. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione, quando è denunciato un error in procedendo, di esaminare direttamente gli atti processuali.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Rileva quando è dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con preclusione dell’accesso diretto agli atti solo al testo del provvedimento impugnato.
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
La mancata partecipazione del condannato all’udienza di sorveglianza, se da lui richiesta, integra nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente dedotta.
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena presuppone una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, ovvero da richiedere cure non facilmente attuabili in stato di detenzione.
Impone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione personale del condannato non è necessaria in via generale: la mancata traduzione o partecipazione integra un vizio soltanto se l’interessato abbia previamente chiesto di essere sentito personalmente e la richiesta non sia stata seguita.
- La nullità derivante dalla mancata partecipazione del condannato all’udienza camerale, quando dovuta, è sanata se il difensore non la eccepisce tempestivamente all’udienza o se il collegio non la rileva.
- Un mero errore materiale nell’indicazione del nominativo del destinatario del provvedimento non incide sulla validità della decisione quando il contenuto sostanziale dell’istruttoria e della motivazione sia chiaramente riferibile al soggetto corretto.
- Il differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica richiede un accertamento concreto sulla gravità della patologia e sulla effettiva incompatibilità tra regime detentivo e cure necessarie; la valutazione deve considerare se il trattamento sia praticabile in carcere o in strutture penitenziarie sanitarie.
- Il giudice di sorveglianza deve operare un bilanciamento tra tutela della salute del condannato e esigenze di sicurezza della collettività solo quando sia già accertata l’incompatibilità tra condizioni di salute e detenzione; in difetto di tale presupposto non rileva la residua pericolosità sociale ai fini del rinvio dell’esecuzione.
- La censura di vizio motivazionale sul diniego del differimento per ragioni di salute deve confrontarsi specificamente con le risultanze mediche e indicare quali terapie necessarie non siano praticabili in detenzione; contestazioni generiche non sono sufficienti.
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