Cassazione Civile, Ordinanza n. 22576/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel procedimento di verifica dello stato passivo di un fallimento, una banca chiedeva l'ammissione di due crediti: uno derivante dal saldo negativo di un conto corrente, ammesso dal tribunale al chirografo, e uno derivante da un finanziamento garantito da ipoteca stipulato il 15/6/2005, per il quale chiedeva l'ammissione in via ipotecaria. Il tribunale aveva rigettato quest'ultima domanda ritenendo non provata l'erogazione del mutuo, sul presupposto che il contratto fosse reale e che la sola produzione dell'estratto conto con l'accredito di euro 700.000,00 non consentisse di ricondurre in modo univoco la somma a quel contratto, anche perché il contratto riportava dati repertoriali diversi e non menzionava il numero di pratica indicato nella causale dell'accredito. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la prova dell'erogazione e non aveva valorizzato il fatto che il medesimo numero di pratica (6075465) risultava sia nell'estratto conto del finanziamento sia nell'estratto conto dell'accredito sul conto corrente. La curatela ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione dell'art. 2697 c.c., sostanziava in realtà l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè la coincidenza del numero di pratica 6075465 tra il contratto di finanziamento e l'accredito bancario. La Corte ha ritenuto ingiustificata l'affermazione del tribunale secondo cui mancavano elementi per collegare la causale dell'accredito al contratto di mutuo e ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'insinuazione al passivo, la banca mutuataria assolve l'onere di provare la consegna del denaro anche mediante documentazione che dimostri la messa a disposizione effettiva della somma al mutuatario e l'assunzione dell'obbligo di restituzione. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al tribunale di Catania in diversa composizione, affinché rivaluti la domanda tenendo conto del fatto storico indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che la questione non attiene al riparto dell'onere della prova, bensì all'omesso esame di un fatto decisivo. Il principio dell'onere probatorio della banca resta comunque quello di dimostrare la consegna del denaro per l'insinuazione del credito da mutuo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per prospettare una violazione di legge; la Corte osserva che la censura, nella sostanza, riguarda un vizio motivazionale da omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte riqualifica la doglianza come omesso esame di un fatto storico decisivo, consistente nella presenza del medesimo numero di pratica su contratto ed estratto conto dell'accredito.
La sentenza non lo cita espressamente nel testo riportato, ma la controversia attiene all'insinuazione al passivo fallimentare; non viene però formulata una specifica interpretazione su questa norma nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione allo stato passivo, il creditore mutuatario che pretenda l'ammissione del credito derivante da mutuo deve provare l'effettiva erogazione della somma, ma tale prova può essere fornita anche mediante documentazione bancaria idonea a dimostrare che la somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, pure attraverso operazioni contabili.
- Quando la censura in cassazione, pur evocando la violazione di legge, investe la mancata considerazione di un dato documentale decisivo già allegato e specificamente dedotto, la doglianza va letta come vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non come violazione dell'art. 2697 c.c.
- Ai fini della prova dell'erogazione di un mutuo, il collegamento tra accredito e contratto può essere desunto da elementi documentali concordanti, come la coincidenza del numero di pratica riportato sia nel contratto o nell'estratto del finanziamento sia nella causale dell'accredito.
- Il giudice di merito non può escludere la prova dell'erogazione ignorando un elemento documentale specifico che, se valutato, può consentire la ricostruzione univoca del nesso tra accredito e contratto di finanziamento.
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