Cassazione Civile, Ordinanza n. 12332/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un contratto di locazione commerciale di un immobile, concluso nel 2003. Dopo il fallimento della società conduttrice, il curatore esercitò il recesso previsto dalla legge fallimentare e dichiarò la disponibilità a riconsegnare l'immobile. La locatrice, all'accesso congiunto, contestò però lo stato gravemente degradato dei locali e domandò l'ammissione al passivo di un credito per i costi di ripristino e di un equo indennizzo per il recesso anticipato. Il giudice delegato ammise i crediti solo parzialmente, qualificando quello da ripristino come chirografario e dimezzando l'indennizzo. In opposizione allo stato passivo, la locatrice chiese l'integrale ammissione e la prova orale sullo stato dei locali. Il tribunale rigettò l'opposizione ritenendo che i lavori eseguiti dalla conduttrice fossero stati autorizzati, che il contratto prevedesse solo limitati obblighi di ripristino e che le prove orali fossero superflue rispetto alla documentazione acquisita. Nel ricorso per cassazione la locatrice dedusse quattro censure: 1) violazione delle norme sul subentro del curatore nella locazione e sull'art. 1590 c.c., sostenendo che il credito risarcitorio per il ripristino dovesse essere considerato prededucibile perché sorto in occasione della procedura; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 1590 c.c. per non avere liquidato il danno da indisponibilità dell'immobile durante il tempo necessario al ripristino; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sullo stato dell'immobile e alla valutazione delle prove; 4) violazione delle norme sull'interrogatorio formale e sulla prova testimoniale, per avere il tribunale reputato superflue le prove orali richieste.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel caso di fallimento del conduttore di immobile urbano, il subentro automatico del curatore nella locazione fino all'eventuale recesso ex art. 80 l.fall. non trasforma in prededucibile il credito risarcitorio per danni causati dal conduttore quando era ancora in bonis. La prededuzione richiede infatti, oltre al dato cronologico, che il credito sia imputabile all'attività degli organi della procedura o sorto in funzione o in occasione della stessa, requisito che difetta per un illecito contrattuale già consumato prima del fallimento. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché generico e non coglieva la ratio decidendi del tribunale, che aveva ritenuto congrua la somma liquidata sulla base delle prove documentali e della perizia. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: nel terzo, il ricorrente non aveva indicato puntualmente i canoni ermeneutici asseritamente violati e, in sostanza, mirava a rivalutare il merito; nel quarto, non erano stati trascritti i capitoli di prova testimoniale e la questione dell'interrogatorio formale era comunque assorbita dalla ritenuta superfluità delle prove orali. Spese compensate per la complessità della vicenda e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nel fallimento del conduttore la locazione prosegue automaticamente e il curatore può solo recedere in qualunque tempo; l'equo indennizzo per il recesso è prededucibile, ma non comprende i danni da ripristino dell'immobile.
disciplina generale dei contratti pendenti, con sospensione e scelta del curatore tra subentro e scioglimento, ma con salvezza delle norme speciali, tra cui quella sulla locazione.
richiamato per affermare che la prededuzione dei crediti pregressi nei contratti di durata opera quando il curatore subentri, ma non come principio generale estensibile a ogni contratto di durata.
la prededuzione spetta ai crediti espressamente qualificati dalla legge o sorti in funzione o in occasione della procedura, con necessaria strumentalità agli scopi della stessa.
l'obbligo di restituire la cosa locata nello stato dovuto sorge al momento del recesso, ma ciò non comporta che la massa risponda dei danni già causati dal conduttore in bonis.
il curatore può rispondere del ritardo ingiustificato nella restituzione del bene, non dei danni pregressi imputabili al fallito prima dell'apertura della procedura.
l'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione radicalmente inadeguata, non per mera contrapposizione di letture del testo.
richiamato per escludere che vi fosse una vera inversione dell'onere della prova: la doglianza riguardava in realtà la valutazione delle prove.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a contestare il prudente apprezzamento delle prove e non una specifica violazione processuale.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione probatoria, ma la doglianza è stata reputata non deducibile in cassazione nei termini proposti.
richiamato nel quarto motivo, ma senza specifica dimostrazione della lesione processuale lamentata.
invocato per contestare la deferibilità dell'interrogatorio formale al curatore, ma la questione è stata ritenuta irrilevante perché assorbita dalla superfluità delle prove orali.
richiamato nel quarto motivo in relazione all'interrogatorio formale, senza che la censura fosse coltivata con specificità.
richiamato nel quarto motivo in relazione all'interrogatorio formale, senza che la censura fosse coltivata con specificità.
i motivi sono stati scrutinati secondo i vizi di violazione di legge e nullità processuale, ma diversi profili sono stati ritenuti inammissibili o infondati.
richiamato in relazione al privilegio dell'indennizzo ex art. 80 l.fall.
invocato per omessa pronuncia sul danno da indisponibilità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
Massime di principio
- Nel fallimento del conduttore di immobile urbano, la prosecuzione automatica del rapporto fino al recesso del curatore non comporta che la massa debba farsi carico dei danni derivanti da opere o modifiche già eseguite dal fallito prima dell'apertura della procedura.
- La prededuzione richiede non solo che il credito sia collegato temporalmente alla procedura, ma anche che sia imputabile all'attività degli organi concorsuali o sorto in funzione o in occasione della procedura secondo una strumentalità agli scopi della stessa.
- L'equo indennizzo dovuto al locatore per il recesso del curatore ha funzione compensativa della cessazione anticipata del rapporto e non è comprensivo, di per sé, del risarcimento per il ripristino dello stato dei locali.
- In cassazione, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente opporre una diversa lettura del testo.
- Le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o di norme processuali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove sono inammissibili.
- La critica alla mancata ammissione di prove testimoniali o all'interrogatorio formale deve essere sorretta dalla trascrizione dei capitoli di prova e dalla specifica indicazione della decisività del mezzo istruttorio; in difetto, la censura è inammissibile.
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