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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31870/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due medici, deducendo di non avere percepito la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria svolti in epoca anteriore al 1991, avevano agito contro varie amministrazioni dello Stato per ottenere il risarcimento del danno da mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Venezia, in riforma parziale, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri, condannando la sola Presidenza del Consiglio al pagamento di somme superiori a quelle riconosciute in primo grado, calcolate sul parametro dell'indennizzo ritenuto dovuto. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l'errata qualificazione delle somme liquidate e la violazione dell'art. 11 l. n. 370/1999, delle direttive richiamate, degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c., sostenendo che l'importo stabilito dalla corte territoriale fosse eccessivo e che fosse corretto quello fissato dal primo giudice.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle somme dovute. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché la corte d'appello non si era conformata ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: per i medici frequentanti scuole di specializzazione in epoca anteriore all'a.a. 1991/1992, l'art. 11 della l. n. 370/1999 ha fissato in modo sostanziale la misura del risarcimento/indennizzo dovuto, sostituendo all'originaria obbligazione risarcitoria un debito di valuta; di conseguenza, gli interessi sono dovuti solo dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando gli importi in € 33.569,70 per il primo medico ed € 20.141,82 per la seconda, oltre interessi dalla domanda giudiziale. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per reciproca soccombenza parziale, poiché le domande dei medici sono state accolte solo in misura inferiore a quella richiesta.

Norme richiamate

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    La norma è letta come atto di adempimento parziale soggettivo delle direttive comunitarie e come fonte di una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio dello Stato, valevole anche per soggetti non espressamente ricompresi nel suo ambito applicativo.

  • Direttiva CEE 75/362

    Costituisce, insieme alle altre direttive richiamate, la base dell'obbligo di remunerare i medici specializzandi; la mancata tempestiva trasposizione genera responsabilità risarcitoria dello Stato.

  • Direttiva CEE 75/363

    Richiamata come direttiva rimasta inattuata tempestivamente e fonte del diritto al risarcimento per i medici specializzandi.

  • Direttiva CEE 82/76

    Richiamata come direttiva la cui tardiva attuazione ha determinato il pregiudizio azionato in giudizio.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata nel motivo di ricorso tra le fonti invocate, ma il nucleo decisorio riguarda le direttive precedenti e la disciplina dell'indennizzo.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel quadro della violazione derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale parametro della responsabilità per inadempimento dello Stato nella mancata attuazione delle direttive.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato per affermare che gli interessi sul credito di valuta decorrono dalla mora o, in difetto, dalla domanda giudiziale.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per regolare la decorrenza degli interessi legali sul debito di valuta.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge nella quantificazione delle somme.

  • d.lgs. 17 agosto 1991, n. 257

    La Corte esclude che sia applicabile alle situazioni anteriori al 1991/1992, perché regola le situazioni future con discipline diverse e più impegnative.

  • C.G.U.E. 25 febbraio 1999

    Richiamata per affermare che la Corte di giustizia non ha imposto una misura vincolata dell'indennizzo, rimettendone la determinazione al giudice nazionale.

  • C.G.U.E. 24 gennaio 2018

    Richiamata come sentenza sostanzialmente reiterativa della precedente, senza fissare un parametro vincolante diverso da quello rimesso al giudice nazionale.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dello Stato per mancata o tardiva trasposizione di direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi, l'art. 11 della l. n. 370/1999 integra una quantificazione legislativa dell'obbligo risarcitorio, idonea a valere anche per i soggetti non espressamente inclusi nella norma.
  • Per i corsi di specializzazione frequentati in epoca anteriore all'a.a. 1991/1992, il credito del medico va qualificato come debito di valuta e non come debito di valore; pertanto gli interessi legali decorrono solo dalla costituzione in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
  • Il d.lgs. n. 257/1991 non si applica retroattivamente alle situazioni pregresse, poiché disciplina i rapporti futuri introducendo condizioni di frequenza diverse e più gravose rispetto a quelle anteriori.
  • Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, rideterminando l'importo dovuto senza rinvio.
  • L'accoglimento solo parziale della domanda, anche limitatamente al quantum, può determinare reciproca soccombenza e giustificare la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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