Cassazione Civile, Ordinanza n. 31326/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di sei aerogeneratori di un parco eolico. Dopo un primo classamento divenuto definitivo, la società ha presentato nel 2016 nuove dichiarazioni DOCFA per ridurre la rendita, escludendo dal calcolo l'intero aerogeneratore e, in generale, i macchinari e impianti funzionali al processo produttivo, limitando la stima a suolo, fondazioni e cabine elettriche. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato le rendite attribuendo autonoma rilevanza catastale alla sola torre dell'aerogeneratore. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR ha ribaltato l'esito ritenendo che la torre eolica non fosse un macchinario escluso dalla rendita, bensì una struttura rilevante perché stabile, solida e infissa al suolo, e ha inoltre ritenuto non applicabile l'art. 1, comma 21, l. 208/2015. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, sostenendo che la norma esclude dalla rendita gli impianti e macchinari funzionali allo specifico processo produttivo anche se stabilmente ancorati al suolo; omessa pronuncia sulla questione se la torre sia autonoma o parte integrante del macchinario; omessa motivazione su tale punto; omesso esame di fatti decisivi, in particolare tre pareri tecnici universitari che affermavano l'inscindibilità di torre, navicella e rotore e l'assenza di autonomia funzionale della sola torre.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi della contribuente sulla non computabilità della torre eolica nella rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, in conformità a un orientamento già consolidato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Molise con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'Agenzia non aveva annullato in autotutela l'atto impugnato.
Norme richiamate
a decorrere dal 1° gennaio 2016; esclusione dalla stima diretta di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La norma catastale va interpretata nel senso che, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la rendita si determina considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo; ciò comprende anche la torre eolica, benché infissa al suolo, quando svolga funzione attiva ed essenziale nel processo di produzione dell'energia.
È il vizio dedotto per la violazione di legge relativa alla disciplina catastale applicabile.
È invocato per l'omessa pronuncia e per l'omessa motivazione denunciate dalla ricorrente.
È invocato per l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione ai pareri tecnici prodotti.
art. 4 r.d.l. 652/39
Richiamato per il quadro normativo della rilevanza catastale dell'immobile urbano.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
Richiamato come parte del quadro normativo relativo alla nozione di unità immobiliare catastale.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre dell'aerogeneratore non deve essere computata quando, pur essendo stabilmente infissa al suolo, costituisce componente essenziale e attiva del macchinario e partecipa funzionalmente allo specifico processo produttivo.
- La distinzione tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica non può essere usata per assoggettare la torre a imposizione catastale, se le due funzioni risultano inscindibilmente connesse nel medesimo impianto.
- In materia catastale, la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, l. 208/2015 non introduce una mera agevolazione di stretta interpretazione, ma delimita il perimetro ordinario della stima diretta, escludendo i beni strumentali al processo produttivo anche se connotati da stabilità al suolo.
- Quando il fatto storico decisivo è pacifico tra le parti e l'errore del giudice di merito è un errore di diritto nell'interpretazione della norma catastale, la Corte di cassazione può correggere direttamente la sentenza senza rinvio per nuovo accertamento in fatto.
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