Cassazione Civile, Ordinanza n. 26536/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era carente dell'indicazione delle norme di diritto violate e non colpiva adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un giudizio promosso dai locatori per ottenere la risoluzione di un contratto di locazione commerciale, il rilascio dell'immobile e la condanna del conduttore al pagamento di somme. Il Tribunale accolse la domanda; il conduttore propose appello, ma la Corte d'appello lo dichiarò inammissibile. La corte territoriale ritenne inammissibile l'istanza di produzione documentale relativa alla dedotta carenza di valida sottoscrizione dell'atto di appello, perché formulata solo in sede di decisione e senza tempestiva contestazione dei documenti prodotti dalle controparti. Inoltre osservò che la firma digitale apposta sull'atto risultava basata su un certificato elettronico sospeso al momento della sottoscrizione, con conseguente equivalenza a mancata sottoscrizione e quindi nullità/inesistenza dell'atto di appello. Nel ricorso per cassazione il soccombente dedusse, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., che il solo stato di sospensione del certificato digitale comporterebbe una mera irregolarità sanabile; sostenne che i documenti depositati non costituivano una vera produzione documentale ma solo materiale istruttorio per verificare l'idoneità della firma digitale; aggiunse considerazioni tecniche sul formato CAdES/P7M e sui messaggi di validazione della firma. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorrente non ha indicato, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., le norme di diritto asseritamente violate e non ha chiarito in modo idoneo quale ratio decidendi impugnasse, soprattutto con riguardo alla preliminare statuizione di inammissibilità dei documenti su cui si fondava la questione della validità della sottoscrizione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso invocava questi vizi, ma la Corte ha rilevato che la censura non era costruita in modo idoneo a denunciare specifiche violazioni di legge o un omesso esame rilevante.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava in modo chiaro e specifico le norme di diritto asseritamente violate, impedendo di comprendere la reale portata della censura.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato respinto, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
La norma è richiamata come fonte che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia del vizio di violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate; il mero richiamo della tipologia di vizio non è sufficiente.
- Il ricorso è inammissibile quando non consente di comprendere con precisione quale ratio decidendi della sentenza impugnata sia effettivamente censurata.
- Se la decisione di merito si fonda su una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorrente deve impugnarla in modo autonomo e specifico; altrimenti la censura resta non scrutinabile.
- La firma digitale apposta con certificato sospeso o revocato può essere trattata, secondo la motivazione richiamata dalla sentenza impugnata, come mancante sottoscrizione dell'atto, con rilevanza invalidante dell'impugnazione.
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