Sentenza n. 2056/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 287/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro, che ha disposto l'accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni: Murgioni: per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Ligotti: per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva disposto l'accredito del beneficio della carta docente per specifiche annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Como, resa in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione con richiesta di adempimento. La sentenza aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per quattro annualità a una ricorrente, per l'importo complessivo di euro 2.000,00, e per tre annualità all'altra, per l'importo complessivo di euro 1.500,00. Nel corso del giudizio, dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute. Le ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, constatando l'avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta docente e quindi l'integrale soddisfazione della pretesa azionata. Nonostante l'assenza di una pronuncia di ottemperanza sostanziale per effetto dell'adempimento sopravvenuto, ha posto le spese a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando che l'Amministrazione aveva adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione è stata effettuata in euro 800,00 per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, azionato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, con integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche in caso di cessazione della materia del contendere.
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