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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33221/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo assolutamente generico e non correlato alla fattispecie, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione e la colpa del ricorrente, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione sulla responsabilità penale, ma la censura è stata formulata in modo meramente assertivo e generico, senza un reale confronto con la decisione impugnata e con argomentazioni riferibili al caso concreto; nel ricorso erano inoltre richiamati principi giurisprudenziali ritenuti inconferenti perché relativi al patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di impugnazione si risolve in una censura meramente assertiva e generica, non ancorata al contenuto della decisione impugnata e priva di specifica correlazione con il caso concreto.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla questione dedotta non è idoneo a sorreggere un motivo di ricorso e ne conferma la genericità.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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