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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04269/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda due imputati, condannati in appello per fatti di usura, che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28 febbraio 2025. Il primo ricorso contestava, in relazione ai capi O) e P), la sussistenza della responsabilità per usura, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, costituite anche parti civili; inoltre si invocava la prescrizione dei reati. Il secondo ricorso censurava la motivazione sulla responsabilità per il reato di usura, sostenendo contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili: quanto alle doglianze sulla prova, ha affermato che in cassazione non è consentito dedurre la violazione delle regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento della condanna se il giudice ne verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; quanto alla prescrizione, ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata specifica ai fini del calcolo del termine prescrizionale; quanto al secondo ricorso, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era logica e corroborata dalle dichiarazioni della persona offesa, dalla consulenza tecnica, dalle sommarie informazioni testimoniali e dalla documentazione prodotta dalla vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti dagli imputati contro la sentenza di condanna per usura. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili Solidaria s.c.s. Onlus e Centro Studi Pio La Torre ente generico, liquidandole in euro 2.686,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori. Per la parte civile Calì Giovanni non è stata riconosciuta alcuna liquidazione per tardività delle conclusioni e mancanza di argomentazioni idonee a contrastare i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le regole probatorie previste per le dichiarazioni del coimputato o del chiamante in correità non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono fondare da sole la condanna se il giudice ne verifica credibilità e attendibilità con motivazione adeguata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della sentenza con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è consentita una nuova valutazione del merito o delle acquisizioni processuali.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    La recidiva reiterata specifica incide sul computo del termine minimo di prescrizione.

  • art. 157, comma 3, c.p.

    Ai fini della prescrizione rileva la recidiva contestata e ritenuta in sentenza; la comparazione con attenuanti non esclude tale effetto, poiché il computo del termine prescrizionale non è influenzato dall'art. 69 c.p.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide anche sul termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi.

  • art. 69 c.p.

    È richiamato solo per escluderne l'applicabilità al computo del tempo necessario a prescrivere.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    Il principio del ne bis in idem sostanziale non è violato dalla disciplina della prescrizione, che non rientra nell'ambito di tutela della disposizione convenzionale richiamata.

  • art. 512 c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute utilizzabili anche in ragione del richiamo a tale norma, unitamente agli altri riscontri probatori.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Nel rito camerale non partecipato la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese se, mediante memorie scritte, abbia offerto un contributo utile a contrastare il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione la censura sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa è inammissibile quando pretende una rivalutazione del merito; tali dichiarazioni possono, da sole, sorreggere l'affermazione di responsabilità se il giudice di merito ne ha accertato con motivazione adeguata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, con un vaglio particolarmente rigoroso.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda soltanto l'apparato argomentativo della sentenza e la sua coerenza logica, non già la diversa lettura delle prove o delle risultanze processuali.
  • La recidiva contestata e ritenuta in sentenza incide sul calcolo della prescrizione anche se, nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti, sia stata giudicata subvalente o equivalente, poiché il computo del termine prescrizionale opera indipendentemente dall'art. 69 c.p.
  • La recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, può incidere sia sul termine minimo di prescrizione sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo.
  • La disciplina della prescrizione non integra una violazione del ne bis in idem convenzionale di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, perché tale ambito di tutela non ricomprende l'istituto estintivo della prescrizione.
  • Nel giudizio di legittimità celebrato in camera di consiglio non partecipata, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se le memorie depositate contengono una concreta e utile attività difensiva volta a contrastare il ricorso; in difetto di tale apporto, la liquidazione va negata.

Come è indicizzato

MaterieUsuraImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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