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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10548/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 55, co. 9, D.Lgs. 231/2007 (uso indebito di strumenti di prelievo) lamentando: 1) nullità della sentenza per inesattezze nella indicazione del nome dell'imputato e nell'indicazione del difensore (di fiducia vs d'ufficio); 2) errata qualificazione giuridica del fatto: la condotta sarebbe configurabile come frode informatica (art. 640-ter c.p., oggi art. 491 e ss.) e non come indebita utilizzazione di carte di credito (art. 55 D.Lgs. 231/2007), con la conseguenza che sarebbe mancata la querela necessaria; 3) insufficienza della prova in ordine alla riconducibilità della condotta al ricorrente; 4) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. nonostante presunti elementi di tenuità e risarcimento integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: le discrasie nominali e l'indicazione del difensore costituiscono meri errori materiali, non incidendo sull'identità o sulle prerogative difensive e sono emendabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; la qualificazione giuridica è corretta: l'uso reiterato di una carta bancomat evidentemente clonata integra l'indebita utilizzazione di strumenti di prelievo sanzionata dall'art. 55 co. 9 D.Lgs. 231/2007 e non la frode informatica dell'art. 640-ter c.p., che richiede alterazione o intervento abusivo sul sistema informatico; la Corte di merito ha valutato adeguatamente la prova, richiamando la deposizione del verbalizzante ritenuta idonea a collegare la condotta al ricorrente; l'istanza di applicazione della causa di non punibilità (art. 131-bis) è stata implicitamente rigettata in ragione di elementi caratterizzanti la scaltrezza, la specializzazione e la determinazione a delinquere, incompatibili con la tenuità della fattispecie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 231/2007 art. 55, co. 9 (oggi art. 493-ter c.p.)

    Punisce l'indebita utilizzazione di carte di credito o strumenti di prelievo; la Corte ha ritenuto che il reiterato uso di una carta bancomat clonata rientra in questa fattispecie.

  • art. 640-ter c.p.

    Sanziona la frode informatica mediante alterazione del sistema o intervento senza diritto su dati/sistemi; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché nel caso non vi è stata alterazione del sistema ma l'uso di supporti magnetici clonati.

  • art. 178 c.p.p.

    Elenca le nullità assolute tassative; gli errori materiali di trascrizione non rientrano tra tali nullità.

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la correzione di errori materiali nelle sentenze da parte del giudice dell'esecuzione; gli errori di trascrizione dei nomi sono emendabili.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Riguarda i motivi di cassazione per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla insufficienza probatoria.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perché la condotta denotava scaltrezza, specializzazione e determinazione a delinquere.

  • art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modificazioni

    Normativa procedurale emergenziale: il procedimento in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Errori materiali nella indicazione del nome dell'imputato o nella qualifica del difensore non comportano automaticamente la nullità della sentenza se non determinano incertezza sull'identità o sulle garanzie difensive; tali errori sono normalmente emendabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
  • La distinzione tra frode informatica (art. 640-ter c.p.) e indebito utilizzo di carte/strumenti di pagamento (art. 55 D.Lgs. 231/2007) dipende dal fatto tecnico: se vi è alterazione o intervento abusivo sul sistema informatico si configura la frode informatica; se, invece, si è proceduto alla clonazione e all'uso illecito di supporti magnetici senza alterare il sistema, si applica la normativa sull'indebita utilizzazione di carte.
  • La presenza di elementi quali reiterazione, scaltrezza, specializzazione e determinazione a delinquere può escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis).
  • La valutazione della riconducibilità della condotta a un imputato può fondarsi anche su deposizioni testimoniali e atti tecnici, purché la motivazione della sentenza risponda alle censure e sia congrua; la Cassazione non annulla per semplice ritenuta divergente se la motivazione di merito è adeguata.
  • Motivi di ricorso manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili: la Cassazione non è appellabile illimitatamente sulle valutazioni di fatto già motivate dal giudice di merito.

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