Cassazione Penale, Sentenza n. 10548/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 55, co. 9, D.Lgs. 231/2007 (uso indebito di strumenti di prelievo) lamentando: 1) nullità della sentenza per inesattezze nella indicazione del nome dell'imputato e nell'indicazione del difensore (di fiducia vs d'ufficio); 2) errata qualificazione giuridica del fatto: la condotta sarebbe configurabile come frode informatica (art. 640-ter c.p., oggi art. 491 e ss.) e non come indebita utilizzazione di carte di credito (art. 55 D.Lgs. 231/2007), con la conseguenza che sarebbe mancata la querela necessaria; 3) insufficienza della prova in ordine alla riconducibilità della condotta al ricorrente; 4) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. nonostante presunti elementi di tenuità e risarcimento integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: le discrasie nominali e l'indicazione del difensore costituiscono meri errori materiali, non incidendo sull'identità o sulle prerogative difensive e sono emendabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; la qualificazione giuridica è corretta: l'uso reiterato di una carta bancomat evidentemente clonata integra l'indebita utilizzazione di strumenti di prelievo sanzionata dall'art. 55 co. 9 D.Lgs. 231/2007 e non la frode informatica dell'art. 640-ter c.p., che richiede alterazione o intervento abusivo sul sistema informatico; la Corte di merito ha valutato adeguatamente la prova, richiamando la deposizione del verbalizzante ritenuta idonea a collegare la condotta al ricorrente; l'istanza di applicazione della causa di non punibilità (art. 131-bis) è stata implicitamente rigettata in ragione di elementi caratterizzanti la scaltrezza, la specializzazione e la determinazione a delinquere, incompatibili con la tenuità della fattispecie.
Norme richiamate
D.Lgs. 231/2007 art. 55, co. 9 (oggi art. 493-ter c.p.)
Punisce l'indebita utilizzazione di carte di credito o strumenti di prelievo; la Corte ha ritenuto che il reiterato uso di una carta bancomat clonata rientra in questa fattispecie.
Sanziona la frode informatica mediante alterazione del sistema o intervento senza diritto su dati/sistemi; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché nel caso non vi è stata alterazione del sistema ma l'uso di supporti magnetici clonati.
Elenca le nullità assolute tassative; gli errori materiali di trascrizione non rientrano tra tali nullità.
Consente la correzione di errori materiali nelle sentenze da parte del giudice dell'esecuzione; gli errori di trascrizione dei nomi sono emendabili.
Riguarda i motivi di cassazione per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla insufficienza probatoria.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perché la condotta denotava scaltrezza, specializzazione e determinazione a delinquere.
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modificazioni
Normativa procedurale emergenziale: il procedimento in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Errori materiali nella indicazione del nome dell'imputato o nella qualifica del difensore non comportano automaticamente la nullità della sentenza se non determinano incertezza sull'identità o sulle garanzie difensive; tali errori sono normalmente emendabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
- La distinzione tra frode informatica (art. 640-ter c.p.) e indebito utilizzo di carte/strumenti di pagamento (art. 55 D.Lgs. 231/2007) dipende dal fatto tecnico: se vi è alterazione o intervento abusivo sul sistema informatico si configura la frode informatica; se, invece, si è proceduto alla clonazione e all'uso illecito di supporti magnetici senza alterare il sistema, si applica la normativa sull'indebita utilizzazione di carte.
- La presenza di elementi quali reiterazione, scaltrezza, specializzazione e determinazione a delinquere può escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis).
- La valutazione della riconducibilità della condotta a un imputato può fondarsi anche su deposizioni testimoniali e atti tecnici, purché la motivazione della sentenza risponda alle censure e sia congrua; la Cassazione non annulla per semplice ritenuta divergente se la motivazione di merito è adeguata.
- Motivi di ricorso manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili: la Cassazione non è appellabile illimitatamente sulle valutazioni di fatto già motivate dal giudice di merito.
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