Cassazione Penale, Sentenza n. 23330/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce violazione di legge per omessa e manifesta illogicità della motivazione: si censura che la pericolosità sociale attuale sia stata accertata su presunzioni riconducibili alla sola contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., senza adeguato ancoraggio a elementi concreti; si rileva la sporadicità delle condotte (legate alle elezioni amministrative) e la loro cessazione nel 2020; inoltre il ricorrente avrebbe un solo precedente non aggravato da mafiosità e non sarebbe indagato per reati associativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente, richiamando specifici elementi fattuali che giustificano la misura di prevenzione: rinvio a giudizio (7/1/2021) per reiterate minacce e diffamazioni aggravate dal metodo mafioso commesse nel 2020 via Facebook; contiguità con soggetti condannati per estorsione aggravata e coinvolti in procedimenti per criminalità organizzata (tra cui Pietro De Rosa); vittimizzazione in un attentato del 20/1/2020 nel quale De Rosa fu ucciso; condanna definitiva per diffamazione del 4/4/2021; emersione di collegamenti con la cosca Miccoli-Buonarota e De Rosa nel decreto di primo grado. Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto comprovata l'attualità della pericolosità sociale e ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
La pericolosità sociale qualificata si valuta alla luce di specifici elementi fattuali; il giudice può applicare misure di prevenzione quando emergono contatti, modalità e comportamenti idonei a ricondurre il soggetto a forme di pericolosità connotate dal metodo mafioso
art. 416-bis, comma 1 (aggravante di "metodo mafioso")
La circostanza aggravante legata al "metodo mafioso" può qualificare condotte anche diverse dall'associazione mafiosa e contribuisce a valutare lo spessore criminale e la pericolosità, se supportata da elementi concreti
Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione (contestazione sulla motivazione), sebbene la Corte abbia svolto il controllo nei limiti consentiti dalla giurisdizione di legittimità
art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti al sindacato della Corte di cassazione: il controllo sulle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; il vizio della motivazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018) e Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Indicazioni sul corretto ancoraggio probatorio per l'applicazione delle misure di prevenzione e sui limiti del sindacato di legittimità in ordine alla motivazione; è necessario che la valutazione sia sorretta da elementi concreti e non da generiche presunzioni
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè) e Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 (Caliendo)
Ulteriori precisazioni sui limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione relativi alla motivazione e sull'insindacabilità di valutazioni non decisive per la pronuncia di legittimità
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure di prevenzione è limitato: è ammissibile solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è sindacabile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- Per contestare una misura di prevenzione occorre dimostrare l'assenza di elementi concreti e specifici; non è sufficiente allegare che la decisione si fonda su presunzioni generiche.
- L'attualità della pericolosità sociale può essere desunta dalla vicinanza temporale tra condotte recenti, l'uso del "metodo mafioso" e i contatti con soggetti notoriamente legati alla criminalità organizzata anche in assenza di precedenti definitivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.
- Condotte reiterate, modalità mafiose (minacce/diffamazioni aggravate dal metodo mafioso) e relazioni con soggetti condannati per reati associativi rafforzano la giustificazione per misure di prevenzione, specie se tali elementi emergono in un breve arco temporale.
- Nelle impugnazioni è strategico porre l'accento sull'assenza totale di elementi fattuali specifici e sull'esistenza di valutazioni contraddittorie o manifestamente irrazionali nel provvedimento, perché solo tali profili si prestano al sindacato di legittimità.
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