Cassazione Civile, Ordinanza n. 03385/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente contrattuale)
La controversia
Una società alberghiera aveva promosso davanti al Tribunale di Potenza un'azione risarcitoria contro due società di telecomunicazioni, deducendo responsabilità contrattuale e, in via subordinata, extracontrattuale per errata, difettosa, irregolare, incompleta e omessa somministrazione del servizio telefonico e per i disservizi connessi al passaggio da un gestore all'altro, con particolare riguardo alla portabilità dell'utenza principale e alla mancata riattivazione tempestiva del servizio. Il giudizio cautelare instaurato in precedenza si era chiuso per cessazione della materia del contendere dopo la riattivazione dell'utenza, ma la causa era proseguita per il merito risarcitorio. Nel giudizio di merito una delle società convenute eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Potenza invocando una clausola contrattuale di foro esclusivo in favore di Roma, ma limitando l'eccezione alla propria posizione di convenuta senza estenderla anche all'altra convenuta. Il Tribunale accoglieva l'eccezione e si dichiarava incompetente rispetto alla domanda contro la società che l'aveva sollevata. Con il regolamento necessario di competenza la ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 33 c.p.c., sostenendo che la connessione oggettiva tra le domande contro le due società imponeva la trattazione unitaria e rendeva necessario, per far valere il foro convenzionale esclusivo, contestare l'incompetenza anche rispetto agli altri criteri di competenza e rispetto all'altra convenuta; 2) violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., deducendo l'inefficacia della clausola di foro per difetto di prova del contratto, per il disconoscimento della copia prodotta, per l'assenza di sottoscrizione specifica e per la mancata configurabilità di un foro esclusivo in mancanza di una chiara volontà derogatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e, assorbito il secondo, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Potenza. Ha affermato che il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; pertanto, chi eccepisce l'incompetenza del giudice adito in forza di una clausola esclusiva deve contestare l'incompetenza anche secondo i criteri ordinari di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., con riferimento a tutti i convenuti coinvolti nel cumulo. Poiché l'eccezione era stata formulata solo in relazione alla posizione della società eccipiente e non anche nei confronti dell'altra convenuta, essa era incompleta e non idonea a spostare la competenza sull'intera controversia. Il giudizio dovrà quindi essere riassunto davanti al Tribunale di Potenza entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza. La società resistente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il foro convenzionale esclusivo resta derogabile per connessione oggettiva; nel cumulo di domande l'eccezione di incompetenza deve investire tutti i convenuti e tutti i criteri territoriali rilevanti richiamati dalla norma.
Sono i criteri territoriali ordinari che devono essere contestati, insieme al foro convenzionale, quando si eccepisce l'incompetenza in presenza di domande connesse.
Richiamati nel ricorso per contestare la clausola di foro convenzionale, ma la Corte non ne fonda la decisione.
Richiamato dalla ricorrente per il disconoscimento della conformità della copia prodotta all'originale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione della clausola di foro esclusivo.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, non impedisce la deroga per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., quando ricorrano domande cumulate tra più convenuti.
- Nel caso di cumulo di domande, l'eccezione di incompetenza fondata su una clausola di foro esclusivo è efficace solo se contesta l'incompetenza del giudice adito con riguardo a tutti i convenuti e ai criteri territoriali ordinari richiamati dalla disciplina della connessione.
- Se l'eccezione di incompetenza è formulata soltanto in relazione a uno dei convenuti, senza investire anche gli altri soggetti chiamati nel giudizio connesso, essa non è idonea a travolgere la competenza sull'intera controversia.
- Quando la questione decisa in cassazione attiene esclusivamente al profilo processuale della competenza, il valore della causa è considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
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