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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 3318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Ires - Canoni di leasing - Inerenza dei costi - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto sussistente l'inerenza dei canoni di leasing: ha valorizzato la corrispondenza fra l'attività svolta (noleggio dell'imbarcazione) e l'oggetto sociale risultante anche dalla visura camerale, conformandosi ai precedenti (Cass. 450/18; Cass. 20049/17). In sostanza l'accertamento che escludeva la deducibilità è stato respinto e i canoni sono stati considerati deducibili ai fini IRES

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'inerenza e dunque deducibilità ai fini IRES dei canoni di leasing relativi a un'imbarcazione; l'ufficio aveva contestato la deduzione ritenendo i costi non inerenti all'attività d'impresa, mentre il contribuente ha sostenuto che l'imbarcazione rientrava nell'oggetto sociale e veniva effettivamente impiegata per l'attività di noleggio

Norme richiamate

  • D.P.R., art. 109

    Richiamato come riferimento normativo per la valutazione della rilevanza dei componenti negativi ai fini delle imposte dirette; la norma è stata considerata nella prospettiva del giudizio di inerenza dei canoni di leasing rispetto all'attività d'impresa

  • Cassazione, sent. n. 450/2018

    Precedente giurisprudenziale richiamato per confermare il principio secondo cui la corrispondenza tra l'oggetto sociale (anche come risultante dalla visura camerale) e l'utilizzo dell'elemento patrimoniale è rilevante ai fini dell'inerenza dei costi

  • Cassazione, sent. n. 20049/2017

    Ulteriore precedente confermante l'orientamento giurisprudenziale che ammette la deducibilità dei canoni di leasing quando sia dimostrabile il collegamento con l'attività d'impresa e la destinazione dell'asset all'esercizio dell'attività

Massime di principio

  • Perché i canoni di leasing siano deducibili occorre dimostrare il collegamento funzionale tra il bene e l'attività d'impresa: la destinazione effettiva del bene (es. utilizzo per noleggio) è cruciale
  • La visura camerale e l'oggetto sociale rappresentano elementi probatori significativi: se l'attività svolta rientra nell'oggetto sociale, ciò favorisce il riconoscimento dell'inerenza
  • È utile documentare l'effettivo impiego commerciale del bene (contratti di noleggio, fatture, registrazioni operative) per contrastare contestazioni dell'ufficio
  • In caso di uso misto (professionale e privato) occorre determinare la quota di utilizzo inerente e dedurre i canoni in proporzione
  • La giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare la concreta destinazione dell'asset all'attività di impresa più che valutazioni meramente astratte sull'idoneità del bene
  • Quando possibile, richiamare precedenti omogenei (es. Cass. 450/18; 20049/17) nel ricorso può rafforzare la posizione del contribuente

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