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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17854/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva applicato nei confronti di Privitera la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza; il ricorso denunciava: (i) l'errata applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), ritenuta dalla difesa fondata unicamente sull'età della persona offesa; (ii) carenza e illogicità della motivazione (artt. 274 e 283 c.p.p.) circa l'esistenza di un'organizzazione con più complici e circa le esigenze cautelari, contestando che la percezione di più interlocutori potesse valere come prova di associazione e che non fosse stata valutata adeguatamente l'impossibilità di applicare vincoli per esigenze lavorative; inoltre si contestava l'uso della precedente condanna per rapina e ricettazione, ormai estinta ai sensi dell'art. 167 c.p., come argomento a favore delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. fosse stata motivatamente applicata non solo per l'età della vittima ma anche perché l'azione si era svolta nella dimora privata della stessa, con la persona sola e con capacità reattive attenuate; tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha giudicato congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha richiamato il disvalore e le modalità dell'azione e la necessità, con misura blandamente afflittiva, di monitorare gli spostamenti dell'indagato, escludendo rilievo determinante dell'attività di venditore ambulante. La Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto e di motivazione nelle misure cautelari; perciò il ricorso è stato dichiarato infondato. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 280 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come norma contestata; la Corte non ha ritenuto che vi fosse una violazione suscettibile di incidere sulla motivazione di merito relativa all'aggravante e alla valutazione degli elementi di fatto.

  • art. 61 n.5 c.p.

    L'aggravante della minorata difesa è stata interpretata dalla Corte come applicabile non solo per l'età della vittima ma anche per le circostanze (reato svolto nella privata dimora con la persona sola), circostanze che riducono la capacità reattiva della vittima e giustificano l'agggravante.

  • art. 640 comma 3 c.p.

    Norma relativa alla truffa aggravata; citata nel ricorso come riferimento al titolo di reato contestato. La Corte non ha ritenuto fondata la censura sull'applicazione dell'aggravante in relazione alla qualificazione del reato.

  • artt. 274 e 283 c.p.p.

    Richiamati per denunciare mancanza o illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto invece che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e congrua rispetto agli elementi indizianti e alle esigenze cautelari; ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.

  • art. 167 c.p.

    Riferita alla precedente condanna per rapina e ricettazione ormai estinta: la difesa eccepiva che l'estinzione comporta cessazione degli effetti penali. La Corte ha comunque ritenuto che, anche escludendo efficacia penale della condanna estinta, sussistevano altri elementi idonei a giustificare le esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per condannare la parte privata che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento, essendo il ricorso rigettato.

Massime di principio

  • L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) può essere valorizzata anche con riferimento combinato all'età della vittima e alle circostanze concretamente attenuanti la sua capacità di reazione (es. reato commesso nella dimora privata con la vittima sola).
  • In Cassazione il sindacato sulle valutazioni di merito e sulla motivazione di provvedimenti cautelari è limitato: il controllo riguarda l'adeguatezza, la coerenza e la logicità del tessuto argomentativo, non la riconsiderazione dei fatti.
  • Per contrastare misure cautelari basate su esigenze di controllo degli spostamenti è necessario dimostrare concretamente l'assenza di tali esigenze o proporre misure meno afflittive e provare l'effettiva incompatibilità (es. prova documentale di esigenze lavorative imprescindibili).
  • L'estinzione di una precedente condanna ai sensi dell'art. 167 c.p. elimina gli effetti penali della condanna, ma ciò non comporta automaticamente l'impossibilità di considerare, nel complesso valutativo sui rischi e sulle esigenze cautelari, altri elementi di gravità e modalità di esecuzione della condotta attuale.
  • Chi propone ricorso in cassazione contro decisioni sul riesame delle misure cautelari deve curare la qualità della motivazione di impugnazione: occorre dimostrare l'illogicità o l'incongruenza della motivazione impugnata più che proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • Il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorso infondato.

Testo integrale

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