Cassazione Penale, Sentenza n. 15867/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per i reati di circonvenzione di persona incapace (capo 1) e di tentata violenza privata (capo 2). Ha articolato tre motivi: (i) e (ii) censurano l'omessa pronuncia della Corte d'appello sui rilievi di gravame relativi al capo 2, sostenendo che la prospettazione alla persona offesa della mancata restituzione delle somme per indurla a ritirare la denuncia non costituiva minaccia di un male ingiusto e, in subordine, che si sarebbe trattato di reato impossibile o tentativo non punibile perché l'eventuale reazione processuale non avrebbe potuto ostacolare la procedibilità d'ufficio del reato di circonvenzione; (iii) deduce vizio di motivazione sul capo 1 contestando la valutazione della consapevolezza dell'imputata circa lo stato di deficienza psichica della persona offesa, richiamando elementi (documentazione medica e modalità di gestione di strumenti informatici e denaro) che, a suo dire, renderebbero incerta l'oggettiva incapacità e la percezione della stessa da parte dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che la doglianza non possa determinare l'annullamento perché il principio del cosiddetto "reato impossibile" non opera: per parlare di reato impossibile l'inidoneità della condotta a produrre l'evento deve essere assoluta, intrinseca e originaria; qui la minaccia/intimidazione rivolta alla vittima poteva avere efficacia intimidatoria anche se il reato di circonvenzione è procedibile d'ufficio, sicché non sussisteva impossibilità tecnica dell'evento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile come mera reiterazione di doglianze di fatto già valutate e disattese dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto congrua e non apodittica la motivazione della Corte d'appello secondo la quale la consapevolezza dell'imputata circa la condizione di deficienza psichica della vittima poteva logicamente ricavarsi dalla natura, entità e reiterazione delle erogazioni (oltre 6.000 euro) e dalla condotta di arrendevolezza della vittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali relative al grado di cassazione.
Norme richiamate
richiamata in relazione alla rituale richiesta di trattazione orale; nel caso è stata osservata l'assenza della richiesta orale ai sensi del citato comma
norma che punisce la circonvenzione di persone incapaci; la Corte rileva che la procedibilità d'ufficio di tale reato non esclude a priori la rilevanza intimidatoria della condotta contestata né la punibilità del tentativo di violenza privata collegato
richiamato in relazione alla disciplina dell'impossibilità del reato: per escludere la punibilità per impossibilità assoluta, la condotta deve essere intrinsecamente incapace di produrre l'evento
collegato all'art. 49 per la valutazione del tentativo e della possibile inidoneità della condotta; la Corte ribadisce che l'impossibilità deve essere assoluta per escludere il tentativo punibile
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 11890 del 22/10/1997 (Guidozzi); Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015 (Dell'Utri); Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2021-dep.2022 (D.)
richiamati principi consolidati: la dottrina del reato impossibile è da intendersi in senso restrittivo; la consapevolezza dell'autore circa la condizione di deficienza della vittima può essere valutata in base a elementi oggettivi e al rapporto instaurato
Massime di principio
- La nozione di "reato impossibile" è molto limitata: l'impunità per impossibilità opera solo quando la condotta è intrinsecamente e originariamente incapace di produrre il risultato, non quando vi siano ostacoli esterni o giuridici (es. procedibilità d'ufficio) che rendono improbabile l'evento
- La procedibilità d'ufficio di un reato non esclude che condotte intimidatorie con finalità di impedire atti processuali possano integrare tentativi o minacce punibili; la rilevanza della minaccia va valutata in concreto rispetto all'idoneità intimidatoria della condotta
- Per il reato di circonvenzione di persone incapaci la deficienza psichica della vittima è requisito oggettivo, mentre la consapevolezza della sua condizione è richiesta in capo all'autore e può essere desunta dalle circostanze del rapporto (durata, entità e reiterazione delle elargizioni, comportamento della vittima)
- Le censure in cassazione che si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate dal giudice di merito e disattese sono, di regola, inammissibili come meri attacchi alla valutazione probatoria; va invece provato un vizio logico-giuridico nella motivazione
- In fase di impugnazione è importante articolare con chiarezza i profili di diritto distinti da quelli di fatto e indicare perché la valutazione di merito sarebbe illogica o contraddittoria; richiamare documentazione medico-legale e spiegare il nesso con gli elementi probatori può essere necessario ma non sempre sufficiente a ribaltare una valutazione motivata del giudice di merito
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